LEGGE DI REVISIONE STATUTARIA CONCERNENTE LE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 27, 50 E 63 DELLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2009, N. 6 (STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA)
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
6
Data Atto
Data Pubblicazione
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Struttura
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LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 31 GENNAIO 2014
“LEGGE DI REVISIONE STATUTARIA CONCERNENTE LE MODIFICHE AGLI
ARTICOLI 27, 50 E 63 DELLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2009, N. 6
(STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA)”
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO;
NESSUNA RICHIESTA DI REFERENDUM E’ STATA PRESENTATA;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6
(Statuto della Regione Campania)
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale n. 6/2009 la parola “sessanta” è
sostituita della seguente: “cinquanta”
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 8 del 31 Gennaio 2014
.-
Art. 2
Modifica dell’articolo 50 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6
(Statuto della Regione Campania)
1. Al comma 2 dell’articolo 50 della legge regionale n. 6/2009 la parola “dodici” è sostituita
dalla seguente:“dieci”.
Art. 3
Modifica dell’articolo 63 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6
(Statuto della Regione Campania)
1. Il comma 1 dell’articolo 63 della legge regionale n. 6/2009 è sostituito dal seguente:
“1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri non consiglieri scelti
mediante estrazione da un elenco nel quale sono inseriti i soggetti in possesso di specifica
qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e
finanziaria degli enti territoriali, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza
pubblica. I revisori durano in carica per l’intera legislatura.”
Art. 4
(Decorrenza)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla X Legislatura
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 8 del 31 Gennaio 2014
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del
Presidente, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 -
“Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Note all'articolo 1.
Rubrica e comma 1.
Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6: “Statuto della Regione Campania.”.
Articolo 27: “Composizione del Consiglio regionale.”.
“1. Il Consiglio regionale è costituito, oltre che dal Presidente della Giunta, da sessanta consiglieri
eletti a suffragio universale e diretto, secondo quanto dispone la legge elettorale regionale.”.
Note all'articolo 2.
Rubrica e comma 1.
Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 già citata nella nota all'articolo 1.
Articolo 50: “Giunta regionale.”.
“1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Esercita le sue funzioni nel rispetto
delle direttive del Presidente della Giunta e dell'indirizzo politico determinato dal Consiglio
regionale.
2. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da dodici assessori, compreso il vice-presidente.
3. I componenti la Giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti il
Consiglio fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di
consigliere regionale.
4. La Giunta regionale opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli assessori l'esercizio delle
funzioni per settori organici di materie.
5. La Giunta regionale adotta, su proposta del Presidente della Giunta, un regolamento interno per
disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.
6. Le deliberazioni della Giunta regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi
componenti e se non sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il
voto del Presidente.
7. Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
8. Le indennità di funzione e le forme di previdenza del Presidente, del vice-presidente e degli
assessori sono stabilite con legge regionale.”.
Note all'articolo 3.
Rubrica e comma 1.
Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 già citata nella nota all'articolo 1.
Articolo 63: “Collegio dei revisori dei conti.”.
“1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri non consiglieri, iscritti nell'albo dei
revisori ed eletti dal Consiglio. I revisori durano in carica per l'intera legislatura e non sono
rieleggibili.”.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 8 del 31 Gennaio 2014
Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6: “Statuto della Regione
Campania”, così come risulta modificata dalla legge regionale sopra riportata.
La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente n...