"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 2002, N.9 (NORME IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E DI EMITTENZA RADIO TELEVISIVA ED ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI ' CO.RE.COM.)" E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 1996, N. 17 (NUOVE NORME PER LA DISCIPLINA DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE CAMPANIA).
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
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7
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LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 13 FEBBRAIO 2014
“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 2002, N.9 (NORME IN
MATERIA DI COMUNICAZIONE E DI EMITTENZA RADIO TELEVISIVA ED
ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI –
CO.RE.COM.)” E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 1996, N. 17
(NUOVE NORME PER LA DISCIPLINA DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI
DI COMPETENZA DELLA REGIONE CAMPANIA).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 9/2002)
1. La legge regionale 1° luglio 2002, n.9 (Norme in materia di comunicazione e di
emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni
– CO.RE.COM.) é così modificata:
a) al comma 1 dell’articolo 3 le parole “sette componenti” sono sostituite con le seguenti
“tre componenti”;
b) il comma 2 dell’articolo 3 è sostituito dal presente:
“2. Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio regionale nell’ambito di una terna
definita dal Presidente del Consiglio regionale d’intesa col Presidente della Giunta
regionale. Gli altri componenti sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.”;
c) al comma 3 dell’articolo 3 le parole “due anni” sono sostituite con le seguenti
“tre anni”;
d) il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 11 del 14 Febbraio 2014
“2. La dotazione organica della struttura di supporto e servizio all’attività del
CO.RE.COM., al cui vertice é preposto un dirigente di ruolo del Consiglio regionale, é
determinata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed é costituita con personale
in servizio nei ruoli del Consiglio regionale e da quello proveniente da altre
amministrazioni dello Stato, così come previsto dall’articolo 1, comma 14, della legge 31
luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), o da aziende pubbliche operanti nel
campo delle telecomunicazioni, comunque dotati di alta professionalità.”.
Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 17/1996)
1. La legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e
delle designazioni di competenza della Regione Campania) é cosi modificata:
a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente :
“Art. 3
(Competenze)
1. In attuazione di quanto prescritto dall’articolo 47, comma 1, lettera e) dello Statuto
della Regione Campania il Presidente della Giunta regionale effettua le nomine di
competenza della Regione riguardanti:
a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di
indirizzo, governo, amministrazione e gestione in enti, aziende e organismi
regionali comunque denominati;
b) i componenti di organi monocratici e collegiali delle società e delle fondazioni
regionali.
2. Nei casi in cui le leggi e gli statuti degli enti, delle aziende e degli organismi
regionali attribuiscono alla Giunta regionale le nomine di cui al comma 1, queste sono
effettuate dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della stessa.
3. In attuazione di quanto prescritto dall’articolo 26, comma 4, lettera e) dello Statuto
della Regione Campania sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale le
nomine di competenza della Regione riguardanti:
a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di
controllo e garanzia negli enti, aziende o organismi regionali indicati nell’allegato
A;
b) il difensore civico presso la Regione Campania, la commissione pari
opportunità, il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale, il garante dell’infanzia e dell’adolescenza ed i componenti delle
consulte, degli osservatori, delle commissioni e dei comitati indicati nell’allegato
B.
4. Restano attribuite agli enti, associazioni ed organismi rappresentati le nomine dei
propri rappresentanti in collegi nell’ambito di enti ed organismi, comunque
denominati, aventi natura consortile o di associazione rappresentativa.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i riferimenti contenuti
nelle leggi dello Stato, nelle leggi regionali e negli statuti degli enti, delle agenzie e
degli organismi regionali a nomine di competenza della Regione, senza indicazione
dell’organo regionale competente, si interpretano in conformità ai commi 1, 2 e 3. Nei
rimanenti casi le nomine sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale quale
rappresentante della Regione Campania.”;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 11 del 14 Febbraio 2014
b) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
(Gradimento consiliare)
1. Tutte le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta
riguardanti i componenti di organi monocratic...