MODIFICHE A NORME DELLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2012, N. 19 (ISTITUZIONE DEL REGISTRO TUMORI DI POPOLAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA)
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cr
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9
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LEGGE REGIONALE N 9 DEL 25 FEBBRAIO 2014
MODIFICHE A NORME DELLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2012, N. 19
(ISTITUZIONE DEL REGISTRO TUMORI DI POPOLAZIONE DELLA REGIONE
CAMPANIA)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art.1
(Modifiche a norme della legge regionale 10 luglio 2012, n. 19 - Istituzione del Registro
Tumori di popolazione della Regione Campania)
1. L’articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del Registro
Tumori di popolazione della Regione Campania) è così modificato:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Per i fini di cui all’articolo 1, comma 2, la gestione di ciascun Registro Tumori
provinciale e sub provinciale è affidata ad una unità operativa, presso il
Dipartimento di prevenzione di ciascuna ASL della Regione Campania, non
costituente nuova struttura organizzativa .”;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Il Registro Tumori Infantili provvede alla registrazione dei dati relativi agli
ammalati di tumore della Regione Campania per la fascia di età da 0 a 19 anni, è
allocato presso l’AORN Santobono Pausilipon e è affidato alla gestione di un’unità
operativa non costituente nuova struttura organizzativa.”;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 14 del 25 Febbraio 2014
2. L’articolo 4 della legge regionale 19/2012 è così modificato:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale è dotato di una unità
operativa, non costituente nuova struttura organizzativa della singola ASL, composta,
con risorse disponibili in via ordinaria, da:
a) un responsabile del Registro Tumori, medico dell’Area di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica, con documentata esperienza in epidemiologia,
dipendente del servizio sanitario nazionale, nominato con provvedimento del
Direttore generale, fermo restando il rispetto dei principi di imparzialità e buon
andamento della pubblica amministrazione, con funzione di coordinamento;
b) una unità, per ogni 250mila abitanti con competenza e formazione specifica,
documentata nella gestione di dati sanitari per le attività di cui al comma 4;
c) una unità a tempo pieno di statistica, con competenze informatiche.”;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Il Registro Tumori Infantili è dotato di una unità operativa, non costituente nuova
struttura organizzativa, composta:
a) da un responsabile medico pediatra, con competenze oncologiche e con
documentata esperienza in epidemiologia, dipendente del servizio sanitario
regionale, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il
Direttore
generale
dell’AORN
Santobono Pausilipon,
con
funzioni
di
coordinamento;
b) da almeno due unità, con competenza e formazione specifica documentata nella
gestione di dati sanitari, per le attività di cui al comma 4;
c) una unità a tempo pieno di statistica, con competenze informatiche.”;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. I dati raccolti ed elaborati dalle unità operative previste nell’articolo 4, ai commi 4
e 5 sono registrati e collegati al Comune, alla residenza anagrafica e al codice di
avviamento postale dell’ammalato di tumore.”.
3. L’articolo 5 della legge regionale 19/2012 è così modificato:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico restano in carica tre anni, salvo
rinnovo e sono:
a) il Direttore della struttura amministrativa regionale, competente per la Tutela
della salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale, con funzioni di
coordinatore;
b) il Direttore generale dell’Irccs “Fondazione Pascale” di Napoli o suo delegato;
c) il Responsabile dell’Oer o suo delegato;
d) un componente delegato per ciascuna Facoltà di medicina e chirurgia della
Università degli studi di Napoli Federico II, della Seconda Università degli studi
di Napoli e della Università degli studi di Salerno;
e) un componente delegato del Ministero della salute;
f) un componente delegato dell’Osservatorio Nazionale Screening;
g) un componente delegato per ciascuna delle seguenti istituzioni: Associazione
Italiana di Epidemiologia, Società Italiana di Igiene, Società Scientifica
Oncologi Medici, Società Scientifica degli anatomo-patologi, Associazione
Italiana Registri Tumori;
h) il responsabile del Servizio della struttura competente in epidemiologia Irccs
Fondazione Pascale;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 14 del 25 Febbraio 2014
i) il responsabile del Centro Regionale di Prevenzione Oncologica (Crpo)
istituito presso il Dipartimento di Endocrinologia e Oncologia Molecolare e
Clinica (Deomc) dell’Università degli studi di Napoli Federico II, o suo
delegato.”;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico su richiesta espressa, depositata
presso la str...