DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE E DI VENDITA DEL PANE E MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2014, N.1 ( NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE).
Leggi Regionali e Regolamenti
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10
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LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 FEBBRAIO 2014
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE E DI VENDITA DEL PANE E
MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO
2014, N.1 ( NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE
COMMERCIALE)”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art.1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo economico del settore della panificazione
e, in conformità alle norme comunitarie e alla legislazione nazionale, nell’esercizio delle
funzioni ad essa delegate, persegue i seguenti obiettivi:
a) la valorizzazione del settore mediante la modernizzazione e lo sviluppo dell’attività
di panificazione;
b) il miglioramento qualitativo e l’incremento della sicurezza igienico-sanitaria dei
prodotti commercializzati;
c) il miglioramento dell’informazione a tutela della salute e della sicurezza del
cittadino-consumatore;
d) il riconoscimento delle diverse tipologie produttive e di commercializzazione del
pane;
e) la promozione dei contratti di filiera finalizzati alla tracciabilità del prodotto;
f) l’attuazione di strumenti finalizzati alla valorizzazione ed alla promozione dei
prodotti tipici da forno della tradizione campana;
g) la promozione dell’ammodernamento e del miglioramento qualitativo delle imprese
del settore della panificazione;
h) la realizzazione di strumenti permanenti di monitoraggio, di elaborazione di
proposte e dell’attuazione di iniziative;
i) la lotta alla panificazione abusiva e alla concorrenza sleale;
l) la riduzione dell’impatto ambientale per i materiali di confezionamento.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 14 del 25 Febbraio 2014
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) panificio: l’impresa di panificazione in regola con le disposizioni per la
liberalizzazione dell’attività di produzione di pane prevista dall’articolo 4 del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per
il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248 che effettua l’intero ciclo di produzione, dalla lavorazione
delle materie prime fino alla cottura finale del pane. L’impianto di panificazione, se
finalizzato al ciclo completo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materia
prime fino alla cottura totale, deve essere provvisto di ambienti ed attrezzature idonee al
deposito delle materie prime, alla loro lavorazione, alla preparazione, alla
trasformazione e alla cottura, nonché dei requisiti previsti dalla normativa vigente in
materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’impianto di panificazione, se
finalizzato soltanto alla produzione degli impasti da pane, deve essere provvisto di
ambienti ed attrezzature idonei al deposito delle materie prime, alla loro lavorazione,
alla preparazione, al confezionamento e alla conservazione dei prodotti intermedi di
panificazione, nonché dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e
di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’impianto di cottura deve essere provvisto di
ambienti ed attrezzature idonei allo svolgimento delle attività previste dalla normativa
vigente in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) responsabile di panificazione: il titolare, il coadiuvante familiare, il socio o il
dipendente lavoratore dell’impresa di panificazione che presta in misura prevalente la
propria opera nell’ambito dello stesso impianto, sovrintendendo e coordinando la
produzione del pane nelle relative fasi del processo;
c) contratto di filiera: l’insieme delle regole e delle operazioni relative alla coltivazione,
alla lavorazione, alla trasformazione ed alla commercializzazione della filiera della
panificazione, concordato tra le parti.
Art. 3
(Panificio)
1. L’utilizzo della denominazione panificio è riservato esclusivamente all’impresa di
panificazione che, per la struttura e l’organizzazione del lavoro, esercita nel proprio ambito
l’intero ciclo di produzione del pane.
2. Il titolare del panificio, di cui al comma 1, nomina il responsabile di panificazione per ogni
impianto attivato, le cui funzioni sono stabilite dall’articolo 4.
3. L’apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già
esistenti sono soggetti alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da inoltrarsi al Comune
competente per territorio, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). La
SCIA è corredata dall’indicazione del nominativo del respons...