VALORIZZAZIONE DEI LOCALI, DEI NEGOZI, DELLE BOTTEGHE D'ARTE E DEGLI ANTICHI MESTIERI A RILEVANZA STORICA E DELLE IMPRESE STORICHE ULTRACENTENARIE
Leggi Regionali e Regolamenti
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11
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LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 10 MARZO 2014
“VALORIZZAZIONE DEI LOCALI, DEI NEGOZI, DELLE BOTTEGHE D’ARTE E
DEGLI ANTICHI MESTIERI A RILEVANZA STORICA E DELLE IMPRESE
STORICHE ULTRACENTENARIE”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, per salvaguardare il proprio patrimonio storico, artistico, sociale e culturale,
promuove iniziative per la valorizzazione degli esercizi commerciali a rilevanza storica e
delle imprese storiche ultracentenarie, delle botteghe d’arte e degli antichi mestieri, dei
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n. 17 del 10 Marzo 2014
negozi e dei locali a rilevanza storica, nonché delle imprese storiche ultracentenarie connotate
da particolare valenza storica, artistica e culturale.
2. La Regione, per salvaguardare gli esercizi e le imprese previste nel comma 1, incentiva, in
collaborazione con i Comuni, le iniziative per l’individuazione e la valorizzazione di tali
esercizi e imprese storiche per il sostegno delle relative attività.
3. Sono in ogni caso esclusi i beni immobili e mobili di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Art. 2
(Censimento, elenchi regionali dei locali, negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a
rilevanza storica e registro delle imprese storiche ultracentenarie)
1. La Regione istituisce, con le modalità previste nei commi 4, 5 e 6, previo apposito
censimento, gli elenchi regionali dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi
mestieri a rilevanza storica.
2. Sono considerati:
a) locali a rilevanza storica: gli immobili di particolare pregio architettonico in edifici di
almeno cinquant’anni tutelati da vincolo apposto dalla Sovrintendenza ai beni culturali;
b) negozi a rilevanza storica: le attività commerciali che si svolgono da almeno cinquant'anni
nella medesima struttura e dello stesso genere merceologico;
c) botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica: le attività artigianali dedite da
almeno cinquant’anni alla produzione di oggetti tradizionali di alto valore estetico e al restauro
di oggetti di antiquariato o da collezione.
3. E’ istituito, con le modalità previste nei commi 4, 5 e 6, previo apposito censimento, il registro
delle imprese storiche ultracentenarie aventi i seguenti requisiti:
a) l’età anagrafica e la durata dell’attività calcolata a partire dall’anno di fondazione oppure
dalla prima testimonianza documentabile dell’avvio della medesima attività;
b) la tradizione familiare e il mantenimento della titolarità dell’impresa da parte di uno o più
discendenti del fondatore della medesima attività;
c) la continuità della sede ed il suo mantenimento nella sede storica oppure nell’ambito
territoriale di riferimento;
d) l’interesse storico-culturale dell’attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico,
artistico, culturale e tradizionale dell’attività svolta.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
adotta la deliberazione concernente la determinazione dei criteri per l'individuazione dei locali,
dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica nonché delle imprese
storiche ultracentenarie.
5. Entro il termine previsto nel comma 4 la Regione adotta con delibera i modelli di logo per gli
esercizi commerciali a rilevanza storica e per le imprese storiche ultracentenarie, il modello di
scheda e la metodologia di rilevazione dei dati e delle informazioni; in particolare, per le imprese
storiche ultracentenarie i requisiti sono previsti nel comma 3, per gli esercizi commerciali a
rilevanza storica i requisiti sono i seguenti:
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n. 17 del 10 Marzo 2014
a) la localizzazione e la descrizione della sede e dell'attività svolta;
b) l’inventario degli arredi e degli strumenti di lavoro ed il loro stato di conservazione;
c) la datazione dello stato di conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
d) la cronistoria dell'attività commerciale o artigianale.
6. I Comuni entro i novanta giorni successivi al termine previsto nel comma 4 individuano, sulla
base dei criteri determinati dalla delibera di Giunta regionale, i locali, i negozi, le botteghe d'arte
e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché le imprese storiche ultracentenarie presenti sul
proprio territorio e trasmettono alla Giunta regionale i relativi elenchi.
7. La Regione, tenuto conto degli elenchi inviati dai Comuni, provvede:
a) al censimento sulla base della scheda e della metodologia prevista nel comma 5, verificando
contestualmente la compatibilità con i criteri previsti nei commi 3, 4 e 5 della individuazione
da parte...