PROMOZIONE DEL MARCHIO ETICO REGIONALE
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
14
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 21 LUGLIO 2014
“PROMOZIONE DEL MARCHIO ETICO REGIONALE”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Istituzione del marchio etico)
1. La Regione per favorire la promozione e la tutela dei diritti umani, economici, sociali e sindacali
delle lavoratrici e dei lavoratori e le forme di sviluppo sostenibile, come indicati nelle convenzioni
internazionali sottoscritte dall'Italia e nei relativi strumenti di attuazione:
a) riconosce le attività del Council on Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA) e
degli organismi accreditati presso il CEPAA;
b) incentiva l'applicazione della certificazione Social Accountability (SA 8000), quale norma
internazionale elaborata dalla Social Accountability International (SAI) in conformità ai
principi sottoscritti dalla convenzione dell'International Labour Organization (ILO), nonché
della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale
dell'ONU il 10 dicembre 1948 e della Dichiarazione dei Diritti del fanciullo, adottata
dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 novembre 1959, della norma ISO 26000 "Guida sulla
responsabilità sociale" e della normativa che garantisce il rispetto da parte delle aziende dei
principi della responsabilità sociale;
c) incentiva le forme di sviluppo sostenibile in conformità del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale – Codice dell’Ambiente) con le modifiche apportate dal
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché l'adeguamento volontario delle aziende alle
norme della serie ISO 14000 ed alla normativa in materia ambientale;
d) incentiva le attività di aziende e imprese che realizzano prodotti o servizi riconducibili
all’identità territoriale campana.
2. Nell'ambito della finalità di cui al comma 1 Regione promuove, ai sensi dell’articolo 2570 del
codice civile e degli articoli 11 e 19, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
(Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273),
il marchio etico, inteso come elemento distintivo della Regione, del quale possono essere
concessionarie le aziende socialmente responsabili per:
a) sviluppare una maggiore sensibilità tra i cittadini nei confronti delle problematiche connesse
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 55 del 30 Luglio 2014
al lavoro minorile, al lavoro nero, al rispetto dei diritti sindacali e della sostenibilità ambientale;
b) promuovere le attività delle imprese di produzione e di commercializzazione che non si
avvalgono in alcuna fase della realizzazione e della commercializzazione del prodotto, di lavoro
minorile o di lavoro nero;
c) rendere identificabili sul mercato i prodotti così ottenuti e commercializzati.
3. Per le finalità della presente legge s'intende:
a) per lavoro minorile qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori
soggetti all'obbligo scolastico e comunque di età inferiore a quindici anni, salvo le eccezioni
previste dalla vigente normativa che abbassano l'età a quattordici anni;
b) per lavoro nero il rapporto di lavoro che viola le norme internazionali sui diritti del
lavoratore e le norme nazionali in vigore presso lo Stato dove si effettua l'attività lavorativa.
4. La Giunta regionale, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
autorizzata a presentare la richiesta di registrazione comunitaria del marchio collettivo.
Art. 2
(Concessione in uso)
1. Il marchio etico è concesso in uso dalla Commissione prevista all’articolo 4 esclusivamente alle
aziende che ne fanno richiesta in possesso della certificazione SA 8000 e che si adeguano alle
prescrizioni dettate dalle norme ISO 26000 e ISO 14000, oppure in possesso delle certificazioni
individuate dalla Giunta regionale in sede di predisposizione del protocollo d'uso previsto
all’articolo 6. L'utilizzo del marchio etico da parte delle aziende concessionarie è subordinato al
mantenimento dei requisiti previsti e può essere revocato in qualsiasi momento nel rispetto della
procedura di cui all’articolo 7.
2. Le aziende concessionarie del marchio etico operano nel territorio della Regione Campania.
L’adesione al marchio etico delle aziende concessionarie è su base esclusivamente volontaria.
3. In sede di concessione del marchio etico le aziende sottoscrivono il protocollo d'uso previsto
dall’articolo 6.
4. L'azienda concessionaria del marchio etico utilizza il medesimo marchio per la valorizzazione
dei beni e dei servizi prodotti, per la propria attività in generale e per l’attività di comunicazione.
5. Sulla confezione del prodotto delle aziende che hanno chiesto e hanno ottenuto il diritto all'uso
del marchio etico, il medesimo è apposto per consentire al consumatore di identificare
inequivocabilmente il prodotto ottenuto ...