NORME PER LA QUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LO SVILUPPO DELL'IMPRESA ARTIGIANA
Leggi Regionali e Regolamenti
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15
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LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 7 AGOSTO 2014
“NORME PER LA QUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LO SVILUPPO
DELL’IMPRESA ARTIGIANA”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 45 della Costituzione e nell’ambito della competenza legislativa
prevista dall’articolo 117, comma 4 della Costituzione ed ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge
8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato) tutela, sviluppa e valorizza l’artigianato e le
produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, produttive, di servizi, tradizionali ed
artistiche.
2. La Regione, in conformità a quanto previsto nell’articolo 6, comma 5 e nell’articolo 7 della legge
regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), riconosce all’artigianato la
funzione di settore trainante dell’economia e di fattore di produzione dell’occupazione e promuove
la creatività e la capacità imprenditoriale.
3. L’impresa artigiana è definita nell’articolo 3 della legge 443/1985.
Art. 2
(Oggetto)
1. Per la realizzazione delle finalità previste nell’articolo 1, la presente legge detta la disciplina
organica in materia di artigianato, in conformità della legge 443/1985.
2. La Regione promuove la qualificazione, la tutela e lo sviluppo delle imprese artigiane con
interventi finalizzati:
a) al riconoscimento delle associazioni di categoria dell’artigianato e delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative;
b) alla qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili, al risanamento
ambientale, all’innovazione e alla ricerca, alla qualificazione degli imprenditori, alla
commercializzazione e all’internazionalizzazione dei prodotti;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 57 del 7 Agosto 2014
c) all’agevolazione dell'accesso al credito;
d) al sostegno dei Confidi;
e) all’istituzione e al funzionamento dell’Osservatorio regionale dell’artigianato previsto
dall’articolo 7;
f) agli incentivi alla trasmissione d’impresa e alla creazione di impresa – start up.
3. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico
per la fruizione del credito d’imposta, seconda finestra temporale, di cui al decreto dirigenziale 14
novembre 2013, n. 5 del dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico, ai sensi
dell’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni
urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 tenuto
conto delle ulteriori modifiche apportate dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile
2012, n. 35 e dal disposto dell’articolo 2, comma 9 del decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76
(Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della
coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie
urgenti) convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
Art. 3
(Associazioni di categoria)
1. La Regione riconosce le associazioni di categoria dell’artigianato e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a struttura nazionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro dell’artigianato, effettivamente presenti ed operanti in Campania, quali soggetti principali di
riferimento dell’Ente, per sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore del comparto.
2. Sono effettivamente presenti ed operanti nella Regione le associazioni che dimostrano di avere
strutture operative ed uffici stabilmente aperti in almeno quattro Province.
3. Si applicano le disposizioni del comma 2 per la rappresentanza delle associazioni di categoria e
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in materia di artigianato.
4. La Regione riconosce il valore e l’importanza della bilateralità nelle relazioni sindacali.
5. La Giunta regionale riconosce e concede annualmente, alle associazioni di categoria
dell’artigianato, nei limiti delle risorse previste dall’articolo 12, i contributi per il finanziamento di
iniziative realizzate o comunque di attività svolte ai fini della crescita professionale delle imprese e
del potenziamento delle attività di produzione e di servizio del settore, sulla base del numero degli
associati determinati secondo idonea certificazione rilasciata dagli enti eventualmente delegati alla
riscossione dei contributi associativi oppure da soggetti pubblici.
6. I contributi sono liquidati sulla base dei criteri e delle modalità determinati con delibera di
Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente.
Art. 4
(Qualificazione delle imprese artigiane e delle loro ...