CONTRATTO DI INVESTIMENTO OSPITALITA' DA FAVOLA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. III DEL 29 NOVEMBRE 2012
Interrogazioni
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Numero/Anno
351
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
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Atto Consiglio Regionale
Interrogazione a risposta scritta
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IX LEGISLATURA
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Presentata dal Consigliere Donato Pica il 14gennaio2013
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Al Presidente della Giunta regionale, Stefano Caldoro
All’Assessore all’Ambiente, Giovanni Romano
Oggetto: Contratto di Investimento “ospitalità da favola” — Sentenza Tar Campania Sez. III
deI 29/11/2012
Il sottoscritto Consigliere Regionale Donato Pica,
Premesso che:
-
La società consortile a ri. “Ospitalità da favola” con ricorso innanzi al TAR Campania
depositato in data 23/11/2011 impugnava gli atti con i quali la Regione Campanai
— Settore
Ecologia aveva decretato la non ammissibilità della domanda di accesso, presentata dalla
società consortile ricorrente, alle misure di sostegno allo sviluppo di microimprenditoria ai
parchi regionali e nazionali nell’ambito del Contratto di Investimento “Ospitalità da Favola”,
previsto nel quadro del progetto integrato “Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano”, a
valere sulle risorse del RO.R. Campania 2000-2006, Misura 1.10, indetto con avviso
pubblicato sul B.U.R.C. n. 44 del 6 agosto 2007 per un valore complessivo di 25 milioni di
euro;
-
Con ordinanza n. 2011/2011 del 19 dicembre 2011
la Sezione
III del Tar Campania
disponeva
la sospensione degli atti impugnati ai fini del riesame mediante una cd.
“pronuncia cautelare propulsiva” al fine di favorire
il dialogo tra le parti finalizzato al
preminente interesse generale di efficiente ed efficace allocazìone delle risorse comunitarie
(altrimenti perse) a favore del territorio;
-
La Regione Campania, AGO. 05
— Settore Ecologia, incurante delle indicazioni formulate,
procedeva
in sede di riesame a riprodurre pedissequamente le motivazioni di cui ai
provvedimenti impugnati;
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Con ricorso per motivi aggiunti, depositato
in data
15 novembre 2012,
la ricorrente
procedeva ad impugnare i verbali della commissione relativi alla procedura di riesame;
-
A seguito della Sentenza di cui in oggetto,
il TAR Campania
— Sez.
III, accogliendo il
ricorso, dichiarava l’annullamento degli atti impugnati;
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Tale condotta negligente da parte della Regione Campania, produttiva di ingiustificabili
ritardi,
ha causato
un
indubbio danno,
oltre che
alla
ricorrente,
anche
al territorio
destinatario delle risorse comunitarie e dei conseguenti interventi
di sviluppo socio-
economico in linea con le specifiche vocazioni del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano e segnatamente la promozione turistica, la valorizzazione delle risorse ambientali e
naturalistiche, la commercializzazione dei prodotti tipici, etc.;
È evidente che una siffatta gestione dei progetti dì finanziamento da parte della Regione
Campania è tra le concause dell’insufficiente utilizzo dei fondi comunitari destinati allo
sviluppo, palesando un’incapacità strategica e tecnica né giustificabile né più sostenibile da
parte di un territorio che necessità di vere occasioni di investimento e di crescita socio-
economico in linea generale, la fattispecie evidenziata configura un’anomalia purtroppo
diffusa a livello istituzionale pubblico ed
il notevole lasso di tempo intercorrente tra la
progettazione e l’esecuzione dei lavori di fatto vanifica
il raggiungimento degli obiettivi
programmati;
Tutto ciò premesso si invitano le SS.LL.:
A comunicare quali misure si intendono adottare da parte dell’Ente Regione
pronuncia del TAR Campania di cui in oggetto;
A verificare con
il Responsabile della Struttura e con il Responsabile del
anche
nell’interesse
dell’Ente
Regione,
le
eventuali
responsabilità
amministrativo ed erariale emergenti dalla procedura de qua.
Il Consiglire\Regknale
On. Do4aÌo Piqa
e.
a seguito della
Procedimento,
di
carattere