INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA SU OMESSI ACCERTAMENTI RICHIESTI CON INTERROGAZIONE URGENTE PROT. 0082013SP DEL 14 GENNAIO 2013. RISCONTRO VOSTRA PROT. 2013-012234 DEL 18 FEBBRAIO 2013
Interrogazioni
cr
Numero/Anno
364
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
‘6
Consiglio Regionale della Campania
Prot. 048/2013/SP del 14/03/20 13
Al Presidente della Giunta Regionale
della Campania
On. Stefano Caldoro
ConsglO Regionale della Campania
Al Presidente del Consiglio Regionale
Prot Gen.
Q1300782
On. Paolo Romano
Del
15/0312013 0927 31
Da
CR
ASEROC
Oggetto: Interrogazione urgente a risposta scritta.
“su omessi accertamenti richiesti con interrogazione urgente
prot. 0082013SP del
14/O 1/2013. Riscontro Vostra prot.201 3-012234 del 18/02/2013”.
Vista la nota di riscontro all’interrogazione in oggetto da me presentata, dalla quale non risultano
per nulla superati i rilievi mossi sulla scorta delle seguenti osservazioni;
•
che nella Regione Campania. sottoposta al piano di rientro dai disavanzi sanitari, è scattato
anche per l’anno 2012 il blocco automatico delle assunzioni sia a tempo indeterminato che
determinato con divieto automatico ed assoluto (100%) alle Aziende Sanitarie di assumere
personale a qualsiasi titolo; confermato, tra l’altro, dal decreto del Commissario ad acta n.30
del 15/03/2012— pag.1 ultimo cpv. e pag.2 primo cpv.;
o
che. parimenti per l’anno 2013, il Commissario ad acta con decreto n.l55 del
3 1/12/2012 ha disposto il divieto assoluto per le ASL di procedere ad ogni forma di
reclutamento di personale fino al 3 1/12/2013;
o
che gli atti adottati dalle ASL in violazione di predetti divieti sono nulli, e danno
luogo anche a provvedimenti nei confronti della dirigenza responsabile:
•
che il Direttore Generale dell’ASL di Salerno con delibera n.401
del 21/12/2012 ha
prorogato un incarico cx art.15 septies d.lvo 502/1992 e s.m.i. per direttore di struttura
complessa del servizio economico finanziario (a partire dal
1 gennaio 2013 per un anno) a
soggetto esterno all’ASL. che ricopre tale incarico senza soluzione di continuità da dieci
anni e che oltre alla palese violazione amministrativa, si evidenziano profili di altra natura:
•
che detti incarichi possono essere conferiti per l’espletamento di funzioni di particolare
rilevanza ed interesse strategico e non certamente per funzioni incardinate nella normale
gestione amministrativa dell’ASL. quali la funzione economico finanziaria in parola:
•
che, inoltre, tali contratti a tempo determinato per funzioni amministrative di routine
debbono essere assegnati, anche ad interim. a personale dirigenziale dìpendente dell’ASL in
possesso di esperienza professionale quinquennale senza far riferimento a diploma di laurea
con indirizzo specifico ai sensi della delibera di Giunta Regionale n.214 del 23/02/2007,
art.4 comma 2;
•
che. in tema di incarichi e consulenze nell’ASL l’intento del legislatore è quello di limitare al
Mod. t
Consiglio Regionale della Campania
massimo il ricorso a forme di collaborazione esterna per la salvaguardia degli equilibri di
bilancio che impongono il ricorso a professìonalità interne per far fronte ai bisogni dell’Ente;
premesso:
•
che per le Regioni interessate ai piani di rientro per lo squilibrio economico dei bilanci è
previsto un aggravamento delle misure già previste dalle
Legge 311/2004,
che ha
comportato il blocco totale delle assunzioni anche a tempo determinato;
•
che in buona sostanza, i contratti ex art.15 septies d.lvo 502/1992 e s.m.i. possono essere
consentiti solo alle regioni con i bilanci in equilibrio semprechè si tratti di esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio (ex art.7 comma 6 del d.lgs. 30/03/2001 n.165);
•
che 1’ASL di Salerno con la delibera n.401 del 21/12/2012 ha violato sia il divieto delle
assunzioni,
anche
a
tempo
determinato,
disposto
dalla
legge
e
dai
citati
decreti
commissariali ma, incredibilmente, anche il principio pacifico dottrinale e giurisprudenziale
di far ricorso a personale interno alUAmministrazione, accampando pretestuose deficienze di
laureati in specifici indirizzi economici, mai sanciti dai regolamenti dell’ASL;
•
che con l’aggravante che viene certamente rappresentato nella delibera 401/2012 il requisito
della straordinarietà quando, di contro, l’incarico riguarda compiti ordinari, tutt’altro che
specifici e comunque non strategici nonché il requisito dell’occasionalità (anzi l’incarico è
caratterizzato da abnorme durata -dieci anni-);
•
che in tal modo si contribuisce a rendere stabile l’inserimento del soggetto nella struttura
dell’Azienda sanitaria in palese contrasto con il principio che deve regolare le consulenze
esterne, limitandole nella misura massima di cinque anni (1°comma art.15 septies) mentre il
2° comma non prevede durata perché riferito ad incarichi specifici e non ad esigenze
ordinarie ma, al contrario, ad esigenze contingenti con interventi finalizzati ad interessi
strategici per il conseguimento di obiettivi particolari che, anche con la più fervida
immaginazione, non si intravedono nelle funzioni amministrative della ragioneria generale.
Sarebbe opportuno conoscere il parere espresso dal Collegio Sindacale.
Da quanto esposto emergono profili non solo di carattere amministrativo, la cui persistenza ...