Problematiche sul trasporto pubblico locale
Interrogazioni
cr
Numero/Anno
399
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
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Testo estratto dal PDF
Consiglio Regionale della Campania
Il Vice Presidente
Consiglio Regionale della Campania
All ‘Assessore ai Trasporti e Viabilità
Dott. Sergio VETRELLA
Prot.Gen.2O13O134741A
Regione Campania
Da
CR
A SEROC
Via S. Lucia, 81
80134- Napoli
Oggetto: Interrogazione urgente ai sensi del Regolamento interno, Interpretazione dell’art 1., commi
89 ss. della L. R. n. 5 del 6 maggio 2013”.
Premesso che
In data 6 maggio 2013 è stata approvata la Legge Finanziaria Regionale la quale. all’art. I.
commi 89 -94.
prevede una rivisitazione. oltremodo significativa, dell’Organizzazione del
T.P.L. in Campania”,
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[I comma 89 della suddetta Legge designa, correttamente, la Regione quale Ente di governo
del bacino unico regionale del Trasporto Pubblico Locale, in conformità alle linee tracciate
dall’UE in materia di servizi pubblici;
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Il comma 94 procede a sostanziali modifiche della L.R. 3/2002 in materia di “ri/òrmu del
trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania” ed, in particolare.
interviene sugli art. 8. 9 e 16 di detta Legge Regionale sottraendo alle Province Campane le
funzioni di amministrazione” e pianificazione” in materia di TPL.
Considerato che
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Un’interpretazione letterale delle suddette prescrizioni determinerebbe un vero e proprio
“esproprio” di funzioni.
che sottrarrebbe alle Province la legittimazione a porre in essere gli
adempimenti collegati alla gestione dei contratti di servizio in essere con le aziende di trasporto
pubblico:
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Non si ritiene che la Regione Campania sia, nell’immediato, in condizione di otteniperare a tutti
gli obblighi derivanti dai suddetti contratti, soprattutto in considerazione del fatto che le attività
di pianificazione, gestione e controllo del TPL non si limitano ad un elenco di adempimenti ma
impongono un bagaglio di conoscenze, esperienze e rapporti consolidatisi negli anni.
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Gli Enti fino ad oggi competenti in materia di TPL hanno ingentemente investito in tale ambito,
selezionando e formando il personale da assegnare alle apposite Strutture, destinando ingenti
Consiglio Regionale della Campania
risorse all’acquisto di beni strumentali e ad investimenti per il finanziamento di progetti
specifici.
Atteso che
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L’ingresso della Regione nei rapporti di cui a tutt’oggi sono parte le Province non produrrebbe
una razionalizzazione della spesa in quanto occorrerebbe comunque farsi carico delle risorse
movimentate dai suddetti Enti in ragione della delega regionale (ed in tal senso, risulta che
alcuni di Essi abbiano già richiesto il rimborso dell’iVA sui “corrispettivi” anticipata alle
Aziende di Trasporto) né produrrebbe una ottimizzazione delle procedure muovendo in
direzione diametralmente opposta alla logica della “sussidiarietà”;
Rilevato che
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Sorgono anche motivati dubbi in ordine alla legittimità dell’operato della Regione, in quanto le
prescrizioni in esame, se interpretate in senso letterale, sembrerebbero oltrepassare le facoltà
attribuite all’Ente delegante e andrebbero ad incidere, nella sostanza, sulle funzioni stesse delle
Province,
laddove
l’art..
117,
lett.
p) della Costituzione riserva,
in via esclusiva,
alla
Legislazione Statale la competenza in ordine alle “/iinzioni /bndamentali di Comuni, Province e
Città tnetropolitane”. In sostanza, la Regione avrebbe “svuotato” le competenze delle Province
in materia di “mobilità” in sfregio al vigente impianto normativo nazionale ed in contrasto con
le prescrizioni della Carta Fondamentale.
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l’art. 17 ,comma 10, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, così come modificato dall’art. I, comma 115,
della L. n. 228 del 2012, stabilisce:
“ In attesa del riordino, in via transitoria, sono finzioni
delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell’articolo 117, secondo comina.
lettera p,), della Costituzione:
... omissis... lett. h) pianificazione dei servizi di trasporto in
ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato...”;
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l’art. 18, comma 7, lett. b, della suddetta Legge attribuisce alle Città Metropolitane” funzioni
in materia di “mobilità”..
Ritenuto necessario
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Superare
le molteplici criticità generate dalle prescrizioni
in commento, attraverso una
rimodulazione del testo tesa a coniugare concorrenzialità e razionalizzazione dei procedimenti
gestionali;
Consiglio Regionale della Campania
garantire che le norme in esame ottemperino alle prescrizioni dell’ Unione Europea in materia di
‘concorrenza” ed in particolare, garantire che le prescrizioni in commento producano gli effetti
da cui, con ogni probabilità, originano, vale a dire che: la Regione funga da Stazione Unica
Appaltante per l’espletamento delle “procedure di affidamento dei servizi ad evidenza pubblica”
in materia di T.P.L., nell’ottica di un’articolazione dei servizi pubblici locali in ‘ambiti o bacini
territoriali ottimali” e che le Province continuino ad espletare la pianificazione, gestione e
controllo
in tali ambiti, ottemperando ai dettami della normativa statale in materia di
articolazio...