Iniziative tese al riconoscimento delle prestazioni sociosanitarie, mediante la metodologia PTRI/Bds, all'interno del Fondo Sociale Regionale, a favore di tutti i cittadini non autosufficienti della Campania
Interrogazioni
cr
Numero/Anno
400
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
cH
Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Partito Socialista Europeo
11 Presidente
Atto Consiglio Regionale
Interrogazione urgente
0117/lX LEGISLATURA
Napoli, 14/06/2013
Al Presidente della Giunta Regionale
On.le Stefano CALDORO
Consiglio Regionale della Campania
Via Santa Lucia, 81
80134 Napoli
Prot. Gen. 2013.00140291A
Del
18/06/201309 1348
Da CR
A SEROC
All’Assessore alle Politiche Sociali
Dott. Ermanno Russo
Via Marina 19/c
- Palazzo Armieri
80133 Napoli
Oggetto:
Interrogazione Urgente ai sensi del Regolamento interno. “Iniziative tese al
riconoscimento delle
prestazioni sociosanitarie, mediante
la metodologia
PTRI/Bds, all’interno del Fondo Sociale Regionale, a favore di tutti i cittadini non
autosufficienti della Campania”
Premesso
che la Regione Campania, al fine di assicurare alle persone non autosufficienti la esigibilità
delle prestazioni sanitarie e sociali integrate di cui agli articoli 37 e 40, nonché di tutelare le
famiglie e i familiari che le assistono, istituisce e disciplina il Fondo sociale per le prestazioni
erogate a utenti non autosufficienti valutati in UVI. Sono comprese al suo interno le risorse
provenienti dal fondo nazionale per la non autosufficienza.
•
che suddetto fondo va a finanziare le prestazioni sociosanitarie per le persone non
autosufficienti, a titolarità sociale e a carico dei comuni associati.
•
che non risultano a carico del predetto Fondo le prestazioni esclusivamente sanitarie,
relativamente ai livelli essenziali di assistenza;
•
che sono
a carico
del Fondo tutte
le prestazioni sociali erogate
a persone non
autosufficienti in integrazione o coordinamento con prestazioni sanitarie di cui allarticolo
40, comma 2, e precisamente:
a) prestazioni socio-assistenziali domiciliari anche sotto forma di assegni di cura;
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b)
prestazioni
socio-assistenziali
e
socio-riabilitative
erogate
in
regime
semiresidenziale e in lungoassistenza anche unitamente a prestazioni sanitarie
di vigilanza e mantenimento (bassa intensità), nell’ambito di programmi
riabilitativi
a
favore
di
persone
anziane
o
disabili
non
autosufficienti,
comprensive delle prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione e di
mantenimento funzionale delle attività, anche quando attengono al sollievo
della famiglia;
c)
prestazioni
socio-assistenziali
e
socio-riabilitative
erogate
in
regime
residenziale e in lungoassistenza anche unitamente a prestazioni sanitarie di
vigilanza
e
mantenimento
(bassa
intensità),
nell’ambito
di
programmi
riabilitativi
a
favore
di
persone
anziane
o
disabili
non
autosufficienti,
comprensive delle prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione e di
mantenimento funzionale delle attività, anche quando attengono al sollievo
della famiglia;
d) interventi di telesoccorso e telecontrollo;
e) prestazioni a carattere previdenziale, quali oneri sociali e contributi figurativi
per i soggetti che assistono persone non autosufficienti.
•
che Il coordinamento regionale di cui all’articolo 38 della Legge Regionale 11/2007 propone
annualmente alla Giunta regionale i criteri di riparto del Fondo sulla base di:
a) indicatori demografici e socio-economici;
b) indicatori relativi alla incidenza della popolazione in condizioni di disabilità e
non autosufficienza;
c) indicatori relativi alla consistenza della dotazione territoriale di servizi per la
non autosufficienza e la lungo-assistenza.
•
che le risorse appartenenti al Fondo sono assegnate agli Ambiti territoriali sociali con
vincolo di destinazione e devono essere la programmazione delle risorse finanziarie
destinate ad attuare gli interventi e
i servizi sociosanitari integrati comporta una
programmazione finanziaria congiunta fra comuni singoli e associati ed ASL, in coerenza
con l’articolo 37, comma 3, sulla base del costo delle singole prestazioni sociosanitarie
afferenti gli interventi e servizi previsti dagli atti programmatori di cui all’articolo 39.
Considerato
che alI’art. i, comma 61 fine del comma 5 dell’articolo 42 della legge regionale 11/2007
sono state aggiunte le seguenti parole: “Sono escluse dall’assegnazione al Fondo le
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risorse stanziate per garantire l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie gravanti sul
Fondo sociale regionale per la non autosufficienza, relativamente alla quota sociale a
carico dei comuni, fatti salvi
i costi a carico degli utenti, le quali sono erogate per il
tramite delle aziende sanitarie locali.”
Tenuto altresì conto che
-
che l’art. 26 della legge 833/78 riconosce e stabilisce che le prestazioni di
riabilitazione sono: “f. .J prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale
e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali,
dipendenti da qualunque causa ...J erogate dalle unità sanitarie locali
attraverso i propri...