Chiarimenti circa la ripresa dell¿attività corsistica individuale in Campania
Interrogazioni
cr
Numero/Anno
1755
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
ZINZI GIANPIERO
Testo estratto dal PDF
Prot. n. 207 del 23/05/2020
Al Presidente del Consiglio
Regionale della Campania
On.le Rosa D’Amelio
Oggetto: Trasmissione Interrogazione.
Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, l'Interrogazione redatta ai sensi
dell'articolo 124 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, a firma del Consigliere Avv.
Gianpiero ZINZI, avente ad oggetto <<Chiarimenti circa la ripresa dell’attività corsistica
individuale in Campania>>.
Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi
Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0007301/i del 25/05/2020 14.07 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
*25/05/2020 14.07-20200007301*
Prot. n. 207 del 23/05/2020
All’Assessore Regionale alla Formazione della Campania
Dott.ssa Chiara Marciani
INTERROGAZIONE ai sensi dell’art.124 del Regolamento del Consiglio Regionale della
Campania, a firma del Consigliere Avv. Gianpiero ZINZI, avente a oggetto: <<Chiarimenti
circa la ripresa dell’attività corsistica individuale in Campania>>.
PREMESSO CHE
Con DPCM 9 marzo 2020 e successivi, recanti misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state estese all’intero territorio
nazionale le misure già previste dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
marzo 2020;
I citati provvedimenti hanno sospeso i corsi professionali e le attività formative svolte da altri
enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza, al solo fine di mantenere il distanziamento sociale
escludendo qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
Con DGR n. 134 del 11/03/2020, la Giunta Regionale della Campania ha stabilito, per il periodo
di sospensione dei corsi professionali previsto dalle misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di autorizzare, anche in deroga alle disposizioni
regionali vigenti, gli enti accreditati alla formazione professionale a realizzare le attività
didattiche in modalità E-Learning per i corsi autofinanziati già avviati prima del 10 marzo 2020,
dando mandato alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche e
giovanili di approntare gli atti necessari alla attuazione di quanto disposto, comprendendo
anche la corsistica individuale.
RILEVATO CHE
La lettera q dell’art 1. del DPCM 17 marzo 2020, reca esplicitamente che <<….sono sospesi i
servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle
attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni
sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità
di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di
formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le
attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire
anche in modalità non in presenza. Sono altresì esclusi dalla sospensione, a decorrere dal 20
maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della
Attività ispettiva
Reg. Gen. n.1755/1
motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida
adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di mantenere il distanziamento
sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le
riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine
e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti
amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti
parte di circoli didattici o istituti comprensivi>>;
RILEVATO CHE
Con Ordinanza del 19 maggio c.a. punto 2, lett. C., il Presidente della Giunta Regionale del Lazio
ha successivamente consentito l’attività corsistica individuale -a titolo esemplificativo e non
esaustivo- delle scuole di musica, danza, lettura, fotografia, teatro, lingue straniere ecc
<<…ferma restando la sospensione delle attività delle istituzioni di Alta Formazione Artistica
Musicale Coreutica stabilita dal DPCM 17 maggio 2020.>>
PRESO ATTO CHE
Il protrarsi del divieto di un’attività individuale che per sua natura esclude qualsiasi altra
forma di aggregazione alternativa in Ca...