Budget assegnato ai Gruppi Consiliari dal 1 gennaio al 30 settembre 2025 per il personale in posizione di comando e collaborazioni con contratti di diritto privato
Determine Dirigenziali
cr
Numero/Anno
102
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
“Consiglio regionale della Campania”
Oggetto:
Elenco firmatari
Determina di Impegno N. 102 del 21/01/2025
Servizio Gestione degli uffici di diretta collaborazione e supporto ed assistenza ai gruppi consiliari e status
dei consiglieri
Budget assegnato ai Gruppi Consiliari dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 per il personale in
posizione di comando e collaborazioni con contratti di diritto privato.
Lucia Sorrentino - Servizio Gestione degli uffici di diretta collaborazione e supporto ed assistenza ai gruppi consiliari e status dei
Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
Consiglio regionale della Campania
Servizio Gestione degli uffici di diretta collaborazione e supporto ed assistenza ai gruppi consiliari e
status dei consiglieri
OGGETTO: Budget assegnato ai Gruppi Consiliari dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 per il personale in
posizione di comando e collaborazioni con contratti di diritto privato.
Il Dirigente ad interim Servizi Status
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e in particolare l’articolo 67, come introdotto dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a norma del quale le Regioni assicurano l'autonomia contabile del
Consiglio regionale;
Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”
convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, per quanto riguarda le spese del
personale dei gruppi consiliari, dispone all’art. 2, comma 1, lettera h) l’obbligo per le regioni di
stabilire per le legislature successive a quella in corso, l’ammontare delle spese per il personale dei
gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle
dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna Regione;
Evidenziato che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, in seguito denominata Conferenza Stato - regioni, nella seduta del 6 dicembre
2012, ha individuato il parametro omogeneo, di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legge
174/2012, in un tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell’ammontare
complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari equivalente al costo di una unità di
categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell’Ente, senza posizione
organizzativa) per ciascun consigliere; il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato – da
soggetti pubblici o privati – allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari
deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare;
Premesso
a.
l’art. 58 della L.R. 30/12/2024 n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2025 - 2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il
2025) dispone che fino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, le norme di cui ai commi
12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni
per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania -
legge finanziaria regionale 2012), come introdotte dall'articolo 3 della legge regionale 4 marzo
2021 n. 2 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11(Misure urgenti per semplificare,
razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e
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Consiglio regionale della Campania
favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), e i conseguenti atti e
provvedimenti attuativi costituiscono disciplina di adeguamento alle previsioni dell'articolo 14 del
decreto legislativo 165/2001, a far data dalla entrata in vigore del decreto-legge 44/2023 e che il
trattamento economico previsto per il personale afferente agli uffici di diretta collaborazione e per
i responsabili di segreteria e coordinatori dei gruppi consiliari è determinato nella misura di quanto
corrisposto nell'anno 2024;
b.
l’art. 5 della Legge 02/07/2004 n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma,
della Costituzione) in tema di Durata degli organi elettivi regionali dispone che Gli organi elettivi
delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello
scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla
data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi
al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.
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