Presa d'atto degli esiti del procedimento di manifestazioni d'interesse alla acquisizione di un immobile da destinare ai fini istituzionali, autorizzazione alla stipula dell'accordo per acquisire la valutazione di congruitÃÂ da parte degli Uffici dell'Agenzia del Territorio e all'espletamento delle ulteriori attivitÃÂ
Determine Dirigenziali
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Numero/Anno
206
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITÀ'
DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA
TRA
Agenzia delle Entrate (di seguito anche solo "Agenzia"), con sede in Napoli, via
Fabio Filzi n. 2, codice fiscale 06363391001, in persona del Dott. Mattia
Barricelli in qualità di Direttore dell'Uffìcio Provinciale di Napoli - Territorio,
giusta delega del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 148794 del 01/04/2020
E
Consiglio Regionale della Campania (di seguito anche solo "Consiglio
Regionale"), amministrazione pubblica di cui all'articolo l, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con sede legale in Napoli al Centro Direzionale
Isola F13, CF e P/IVA 80051460634, in persona del
, in qualità di_,
nominato con
[estremi conferimento incarico};
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di seguito definite anche, disgiuntamente, "Parte" e, congiuntamente, "Parti".
PREMESSO CHE
A. l'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
introdotto dall'articolo 6, comma l, lettera b), del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44,
dispone che "Ferme le attività di valutazione immobiliare per le
amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio,
l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione
immobiliare e tecnico-estimatìve richieste dalle amministrazioni pubbliche di
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Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Napoli - Territorio
Via Fabio Filzi, 2 - 80133 Napoli - Tei. 081 2524319 - Fax 0650059269
E-mail: upt.napoli@agenziaentrate.it - Pec: up_napoli@pce.agenziaterritorio.it
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cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante
accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei
costì sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella
Convenzione di cui all'articolo 59";
B. il Consiglio Regionale, in quanto amministrazione pubblica di cui all'articolo
l, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell'ambito dei
soggetti ai quali l'Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai
sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n.
300/1999;
C. Il Consiglio Regionale ha necessità di acquisire una perizia di stima
finalizzata a determinare il valore di mercato, a scopo di acquisizione al
patrimonio dell'Ente, di un complesso di beni destinato ad uffici ubicato in
Napoli al Centro Direzionale - Isola B l, le cui unità immobiliari sono censite
al Catasto Fabbricati nel comune di Napoli, sez. VIC, foglio 9, particella 179,
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D. Il Consiglio Regionale ha quindi richiesto, con nota n. 0015915 del
26/09/2023 (acquisita in data 26/09/2023 al prot. n. 158796)e successiva del
12/10/2023 prot.n. 17142 (acquisita in data 12/10/2023 al prot.n. 170871), lo
svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione;
E. è interesse dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto
legislativo n. 300/1999 richiamato alla precedente lettera A), effettuare tali
valutazioni al fine di contribuire al perseguimento della missione istituzionale
dell'Agenzia, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia
dell'azione amministrativa, previsti dall'articolo 61, comma 3, dello stesso
decreto legislativo;
F. per le difformità catastali da regolarizzare rilevate anche in fase di
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Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Napoli - Territorio
Via Fabio Filzi, 2-80133 Napoli -Tei. 0812524319 - Fax 0650059269
E-mail: upt.napoli@agenziaentrate.it - Pec: up_napoli@pce.agenziaterritorio.it
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sopralluogo, si applica la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo l, comma
277, il quale dispone che "gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio,
qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento
catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai
soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine
di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici
dell'Agenzia del territorio provvedono d'uffìcio, attraverso la redazione dei
relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti
inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo l
della legge 30 dicembre 2004, n. 311";
G. l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie stmtture organizzate
su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di
propria competenza;
H. come anticipato nella precedente lettera A), e come meglio specificato nel
successivo articolo 3, il presente Accordo di Collaborazione prevede il
rimborso da parte del Consiglio Regionale dei costi sostenut...