Avvio dei procedimenti di stabilizzazione dei contratti di lavoro flessibili e in somministrazione
Interrogazioni
cr
Numero/Anno
1771
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
ZINZI GIANPIERO
Testo estratto dal PDF
Prot. n. 232 del 10/06/2020
Al Presidente del Consiglio
Regionale della Campania
On.le Rosa D’Amelio
OGGETTO: Trasmissione Interrogazione.
Si trasmette con la presente, per gli adempimenti consequenziali, l’Interrogazione a
risposta scritta ai sensi dell’art.124 del R.I. del Consiglio, a firma dello scrivente, recante: <<Avvio
dei procedimenti di stabilizzazione dei contratti di lavoro flessibili e in somministrazione>>.
Distinti saluti.
Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi
Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0008137/i del 11/06/2020 11.01 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
*11/06/2020 11.01-20200008137*
Prot. n. 232 del 10/06/2020
Al Presidente della Giunta Regionale
della Campania con delega alla Sanità
On.le Vincenzo De Luca
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ai sensi dell’art.124 del Regolamento del Consiglio
Regionale della Campania, a firma del Consigliere Avv. Gianpiero ZINZI, avente a oggetto
<<Avvio dei procedimenti di stabilizzazione dei contratti di lavoro flessibili e in
somministrazione>>.
PREMESSO CHE
Il 23/3/18 è stato firmato dal D.G. per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR Campania
l’atto di ricognizione del personale, ai sensi del D.Lgs. n. 75/2017, art. 20, commi 1 e 2;
Con nota Circolare prot. n. 0455915 del 13 luglio 2018, la Direzione Generale per la Tutela della
salute ed il coordinamento con il SSR presso la Giunta Regionale ha dettato le linee guida in
materia di stabilizzazione del personale precario per il triennio 2018/2020 presso le Aziende del
S.S.R. della Campania successivamente al Dlgs 75/2017.
RILEVATO CHE
I richiami operati dalla normativa vigente ai contratti di lavoro flessibile nel Servizio Sanitario
Regionale sono riferiti a tutte le forme di rapporto lavorativo, come ben chiarito dal precedente
D.Lgs n. 165/01 che, all’art. 36 (così come integrato e modificato dall’Art. 9 del F.gs. n. 75/2017),
nello specifico asserisce che <<Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione
di lavoro a tempo determinato … nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione
nelle Amministrazioni Pubbliche>>
CONSIDERATO CHE
Sebbene i lavoratori somministrati non possano essere considerati pubblici dipendenti, il servizio
prestato dal lavoratore somministrato presso una pubblica amministrazione può senz’altro essere
considerato quale servizio utile ai fini della maturazione delle 36 mensilità di servizio necessarie
per accedere alle procedure di stabilizzazione;
Attività ispettiva
Reg. Gen. n.1771/1
Tale questione è stata ripetutamente posta dal sottoscritto con numerose interrogazioni e, in
risposta ad una delle tante, la DG Regionale in data 1/6/2018 ha perentoriamente risposto che:
RITENUTO CHE
La recente Ordinanza del Consiglio di Stato pubblicata in data il 22/05/2020 con la quale è stata
accolta l’istanza di un gruppo di lavoratori “flessibili” abbia aperto uno scenario nuovo che si
riflette direttamente sui processi di stabilizzazione del personale precario, allargando la platea
degli aventi diritto anche ai somministrati;
La riconosciuta applicabilità dell’art. 1, comma 543, della L. 208/2015, offra finalmente anche al
personale precario in possesso di determinati requisiti di servizio la possibilità di prendere parte ai
procedimenti di stabilizzazione del personale precario;
La pronuncia del Consiglio di Stato non abbia fatto altro che riconoscere al lavoro somministrato
la caratteristica di contratto flessibile, equiparandolo così alle altre forme individuate quali il
lavoro a tempo determinato, le collaborazioni coordinate e i rapporti convenzionali;
EVIDENZIATO CHE
Ai sensi della Legge n. 160 del 27/12/2019 art. 1 comma 466, che ha introdotto all’art. 20 del
D.Lgs. n. 75/2017, dopo il comma 11, il comma 11 bis, che stabilisce che <<allo scopo di
fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la
continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-
professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il
requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre
2019>> è possibile procedere fino al 31 dicembre 2022 ad una ricognizione degli aventi diritto di
cui al comma 1 e 2 art. 20 del D.L.gs. n. 75/2017;
Sono ancora in itinere presso le AA.OO./AA.SS.LL./AA.OO.UU procedure concorsuali bandite ma
non ancora espletate che non prevedono la riserva di cui al già menzionato comma 2 per il
personale somministrat...