Chiarimenti sull'accelerazione agli scorrimenti delle graduatorie per i precari della sanità
Interrogazioni
cr
Numero/Anno
1780
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
ZINZI GIANPIERO
Testo estratto dal PDF
Prot. n. 252 del 24/06/2020
Al Presidente del Consiglio
Regionale della Campania
On.le Rosa D’Amelio
OGGETTO: Trasmissione Interrogazione.
Si trasmette con la presente, per gli adempimenti consequenziali, l’Interrogazione a risposta
scritta ai sensi dell’art.124 del R.I. del Consiglio, a firma dello scrivente, recante: <<Chiarimenti
sull’accelerazione agli scorrimenti delle graduatorie per i precari della sanità>>.
Distinti saluti.
Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi
Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0008946/i del 29/06/2020 12.35 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
*29/06/2020 12.35-20200008946*
Prot. n. 252 del 24/06/2020
Al Presidente della Giunta Regionale
della Campania con delega alla Sanità
On.le Vincenzo De Luca
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ai sensi dell’art.124 del Regolamento del Consiglio
Regionale della Campania, a firma del Consigliere Avv. Gianpiero ZINZI, avente a oggetto:
<<Chiarimenti sull’accelerazione agli scorrimenti delle graduatorie per i precari della sanità>>.
PREMESSO CHE
Il 23/3/18 è stato firmato dal D.G. per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR Campania
l’atto di ricognizione del personale, ai sensi del D.Lgs. n. 75/2017, art. 20, commi 1 e 2;
Con nota Circolare prot. n. 0455915 del 13 luglio 2018, la Direzione Generale per la Tutela della
salute ed il coordinamento con il SSR presso la Giunta Regionale ha dettato le linee guida in materia
di stabilizzazione del personale precario per il triennio 2018/2020 presso le Aziende del S.S.R. della
Campania successivamente al Dlgs 75/2017.
RILEVATO CHE
I richiami operati dalla normativa vigente ai contratti di lavoro flessibile nel SSR sono riferiti a tutte
le forme di rapporto lavorativo, come ben chiarito dal precedente D.Lgs n. 165/01 che, all’art. 36
(così come integrato e modificato dall’Art. 9 del F.gs. n. 75/2017), nello specifico asserisce che <<Le
amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato … nei
limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle Amministrazioni Pubbliche>>.
CONSIDERATO CHE
Sebbene i lavoratori somministrati non possano essere considerati pubblici dipendenti, il servizio
prestato dal lavoratore somministrato presso una pubblica amministrazione può senz’altro essere
considerato quale servizio utile ai fini della maturazione delle 36 mensilità di servizio necessarie
per accedere alle procedure di stabilizzazione.
PRESO ATTO CHE
La Regione Campania in una recente nota inviata ai manager di Asl e Aziende Ospedaliere ha ribadito
"la necessaria preliminare ed immediata utilizzazione di tutte le graduatorie vigenti, in particolare
per i profili di infermiere e di operatore sociosanitario ma anche di altri profili del comparto e
dell'area sanitaria”;
Inoltre è stato chiesto lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già in essere, lo stop ai
reclutamenti a tempo determinato attraverso avvisi pubblicati da Asl e Aziende Ospedaliere;
Infine, è stata indicata anche la necessità di revoca di procedure di reclutamento a tempo
determinato già avviate e non ancora completate negli stessi profili.
Attività ispettiva
Reg. Gen. n.1780/1
EVIDENZIATO CHE
Sebbene l'obiettivo di consentire l'immediata immissione in servizio degli idonei nelle graduatorie
attive e così affrontare compiutamente la fase di ripartenza delle attività ordinarie delle Asl e degli
ospedali sia condivisibile, non va trascurato che ai sensi della Legge n. 160 del 27/12/2019 art. 1
comma 466, che ha introdotto all’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, dopo il comma 11, il comma 11 bis,
che stabilisce che <<allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato,
nonché per garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale
medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il
termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del
31 dicembre 2019>> è possibile procedere fino al 31 dicembre 2022 ad una ricognizione degli
aventi diritto di cui al comma 1 e 2 art. 20 del D.L.gs. n. 75/2017;
La recente Ordinanza del Consiglio di Stato, infine, pronunciata nell'ambito di un ricorso di un
precario della Asl nella Asl Napoli 1, immette il personale somministrato nella ricognizione dei
beneficiari della legge Madia sulle stabilizzazioni come titolari di contratti atipici riconoscendo per
la prima volta il lavoro svolto da interinale nel cumulo per poter accedere alle stabilizzazioni
discipli...