L.R. N. 7/2020 ART. 55 CO.2 E CO. 3 - TESTO UNICO SUL COMMERCIO. PUBBLICAZIONE POSTEGGI DISPONIBILI E SCHEMA DI BANDO
Decreto Dirigenziale
nuovo
Numero/Anno
00106/2026
Data Atto
Data Pubblicazione
14/09/2026
Struttura
208.02.02 Commercio, Artigianato, Osservatorio Prezzi – Fiere E Mercati – Risorse Termali E Minerali
Nome file (download)
2026-DG2080202-DD0106.pdf Nome ufficiale Regione: DD_E_2026_23681_2080202.pdf · UOD proponente 2080202
Allegati (2)
Allegato 1 - Allegato 12026-DG2080202-DD0106-ALL01-Allegato_1.pdf
Allegato 2 - Allegato 2 2026-DG2080202-DD0106-ALL02-Allegato_2.pdf
Testo estratto dal PDF
Giunta Regionale della Campania
DECRETO DIRIGENZIALE
DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS
Riccardo ROCCASALVA
DECRETO N°
DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.
SETTORE
UOS
106
09/09/2026
208
02
02
Oggetto:
L.R. N. 7/2020 ART. 55 CO.2 E CO. 3 - TESTO UNICO SUL COMMERCIO.
PUBBLICAZIONE POSTEGGI DISPONIBILI E SCHEMA DI BANDO
IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) la L.R. 21 aprile 2020, n. 7 e ss.mm.ii., recante il “Testo Unico sul Commercio” recita, al comma 2 dell’art. 55
(Assegnazione dei posteggi): “Entro il 30 luglio di ogni anno, i comuni, sede di posteggio, trasmettono alla struttura
amministrativa competente della Regione Campania il numero dei posteggi che si sono resi disponibili o non ancora
assegnati in tutte le tipologie di mercati, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed
eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o non alimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato
specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono”;
b) il comma 3 dell’art. 55 della predetta legge regionale recita: “Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione
di cui al comma 2 la Regione rende pubblico nel bollettino ufficiale della regione Campania l'elenco dei posteggi
disponibili, nonché il modello di bando a cui i comuni si uniformano”;
c) il comma 1 dell’art. 11 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022)
recita: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel
rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo
linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge”;
DATO ATTO che
a) nella seduta del 30 aprile 2026, come da repertorio atti n. 55/CU del 30 aprile 2026 della Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è stata sancita l’Intesa ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sullo schema di Linee Guida per il rilascio delle
concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge
30 dicembre 2023, n. 214;
b) le menzionate Linee Guida sono stata adottate dal Ministero delle Imprese e del Made In Italy - MIMIT in data 5
giugno 2026, con Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. 161 del 14 luglio
2026;
PREMESSO altresì che sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 7/2020 e delle suddette linee guida è stato
elaborato l’allegato modello di schema di bando, a cui i comuni si uniformano per mettere a gara i posti disponibili
o non ancora assegnati in tutte le tipologie di mercati di cui all’art. 52 della citata L.R. n. 7/2020;
ATTESO che i Comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto hanno trasmesso, come previsto dall’art.
55 comma 2 della L.R. n. 7/2020, la comunicazione dei posteggi disponibili o non ancora assegnati in tutte le tipologie
di mercati;
RITENUTO, pertanto
a) di dover provvedere a rendere pubblici i posteggi disponibili o non ancora assegnati in tutte le tipologie di mercati
nei comuni che hanno provveduto alla comunicazione di cui all’art. 55 comma 2 della L.R. n.7/2020, come da tabella
allegata sub 1 al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
b) di dover pubblicare lo schema di bando di cui all’art. 55 comma 3 della L.R. 7/2020, allegato sub 2 al presente
decreto, a cui i Comuni si uniformano ai sensi del predetto art. 55 della L.R. 7/2020, nel rispetto delle Linee Guida
adottate dal Ministero delle Imprese e del Made In Italy - MIMIT in data 5 giugno 2026, con Decreto pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. 161 del 14 luglio 2026;
DATO ATTO altresì che
a) la legge regionale n. 6 del 15 maggio 2024, avente ad oggetto: “Ordinamento e organizzazione degli uffici della
Giunta Regionale”, ha approvato il nuovo modello di organizzazione degli uffici regionali;
b) la D.G.R. n. 408/2024, ha definito le attività e l’articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici
delle strutture amministrative apicali e, pertanto, le competenze della UOS 208.02.02 “Commercio, artigianato,
Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerarie” nell’ambito “Settore Attrazione Investimenti e
Regolazione dei Mercati” della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive sono “Pia...