Art. 5 comma 3 L. 68/99 - Diniego esonero parziale
Decreto Dirigenziale
nuovo
Numero/Anno
00210/2026
Data Atto
Data Pubblicazione
08/04/2026
Struttura
206.00.00 Direzione Generale Lavoro E Formazione Professionale
Testo estratto dal PDF
Giunta Regionale della Campania
DECRETO DIRIGENZIALE
DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
Paolo GARGIULO
DIRIGENTE SETTORE
Marina Alfonsina RINALDI
DIRIGENTE UOS
DECRETO N°
DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.
SETTORE
UOS
210
03/04/2026
206
00
00
Oggetto:
Art. 5 comma 3 L. 68/99 - Diniego esonero parziale
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a) la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 contenente “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, ed in
particolare l’articolo 5 “Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi” al comma 3, prevede
che “I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro
attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere
parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale
per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità
non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile
non occupato”;
b) il Decreto Ministeriale 7 luglio 2000, n. 357, Regolamento recante “Disciplina dei procedimenti
relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68”,
ed in particolare l’articolo 3 “Criteri e modalità di concessione” al comma 1, prevede che l’esonero
parziale e temporaneo dai suddetti obblighi può essere richiesto al competente Servizio del
Collocamento Mirato qualora l’attività svolta denoti speciali condizioni, ed in presenza di almeno
una delle seguenti caratteristiche:
-
faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
-
pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle
quali si svolge l'attività stessa;
-
particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
c) il predetto D.M. al comma 2 dell’art. 3 dispone che “in presenza di almeno una delle caratteristiche
previste dal comma 1 ed in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le
capacità lavorative degli aventi diritto, esaminate le motivazioni a sostegno della domanda che
devono evidenziare la difficoltà, in relazione alle speciali condizioni di attività per le quali si
richiede l'esonero, di effettuare l'inserimento mirato di cui alla Legge n. 68 del 1999”, il dirigente
del Servizio del Collocamento Mirato competente territorialmente può autorizzare l’esonero
parziale fino ad un massimo del 60% della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle
caratteristiche sopra citate. Lo stesso comma prevede, inoltre, che “tale percentuale può essere
aumentata fino all'80 per cento per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della
vigilanza e nel settore del trasporto privato”;
d) il suddetto D.M. al comma 5 dell’art. 2 prevede che “nel caso di mancato o inesatto versamento del
contributo esonerativo, il Servizio del Collocamento Mirato provvede, assegnando un congruo
termine, a diffidare il datore di lavoro inadempiente, e trasmette, decorso tale termine, le relative
comunicazioni al’ Ispettorato Territoriale del Lavoro in cui è ubicata la sede per la quale si chiede
l'esonero, che provvede al calcolo delle maggiorazioni tenuto conto dell'entità dell'infrazione
rilevata e procede, previa notifica all'interessato, di verbale contravvenzionale, all'irrogazione delle
sanzioni previste dall'articolo 5, comma 5, della Legge n. 68 del 1999”;
e) lo stesso D.M. al comma 6 dell’art. 2 dispone che “qualora il datore di lavoro non ottemperi,
successivamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, al versamento del
contributo secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 3, il Servizio del Collocamento Mirato
dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dall'esonero parziale; una nuova domanda può
essere inoltrata non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente autorizzazione”;
f) il già menzionato D.M. al comma 3 dell’art. 5 prevede che “il competente Servizio individuato dalle
regioni, ai fini istruttori, può richiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente
competente ed anche, ove sia richiesto dalla specifica natura delle attività, alle strutture del Servizio
Sanitario Nazionale, un apposito rapporto dal quale risultino le caratteristiche dell'attività svolta
e la sussistenza delle speciali condizioni dell'attività stessa secondo quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1. Il rapporto deve pervenire al servizio entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i
quali il servizio provvede, anche in mancanza di questo, all'emanazione del provvedimento”;
g) il suddetto D.M. al comma 4 dell’art. 2 prevede che “l'obbligo di pagamento del contributo, nella
misura corrispondente alla percentuale di esonero richiesta, decorre dal momento della
presentazione della domanda di ...