Ordinanza-Ingiunzione di pagamento ex art. 18 della L.689/81 e s.m. Violazione: art.17 R.D. 1775/1933 Sanzione: art. 96 c.4 del D. lgs 152/06 e s.m.i. Accertamento: verbale n. 34 del 06.10.2022, della Regione Carabinieri Forestale-Stazione Carabinieri “Parco” di Vallo della Lucania Estremi di notifica: brevi manu in data 19/10/2022
Decreto Dirigenziale
nuovo
Numero/Anno
00101/2026
Data Atto
Data Pubblicazione
07/04/2026
Struttura
216.02.02 Autorizzazioni Ambientali E Rifiuti - Avellino – Salerno
Testo estratto dal PDF
Giunta Regionale della Campania
DECRETO DIRIGENZIALE
DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS
Massimo PACE
DECRETO N°
DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.
SETTORE
UOS
101
02/04/2026
216
02
02
Oggetto:
Ordinanza-Ingiunzione di pagamento ex art. 18 della L.689/81 e s.m. Violazione: art.17 R.D.
1775/1933 Sanzione: art. 96 c.4 del D. lgs 152/06 e s.m.i. Accertamento: verbale n. 34 del
06.10.2022, della Regione Carabinieri Forestale-Stazione Carabinieri “Parco” di Vallo della
Lucania Estremi di notifica: brevi manu in data 19/10/2022
IL DIRIGENTE
PREMESSO
•
che con Verbale di accertamento per violazione amministrativa n. 34 del 06.10.2022, relativo al
sopralluogo del 30.08.2022, la Regione Carabinieri Forestale-Stazione Carabinieri “Parco” di Vallo
della Lucania, accertava la captazione di acque demaniali per una portata non superiore a 1 Lt/s per
scopi irrigui. La captazione delle acque che si incanalavano per i fondi distinti al
****************OMISSIS***************del Comune di Ceraso, risultava essere non
autorizzata;
•
che quanto rilevato nel suddetto verbale 34/2022 costituisce violazione art.17 R.D. 1775/1933
elevata a carico del Sig. Fierro Dante nato ad Ascea (SA) il 07/11/1957 e ivi residente alla Contrada
Molino Vecchio n. 2, in qualità di intestatario del terreno di che trattasi;
•
che la suddetta violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa ex art. 96,
comma 4 del D.L.gs 152/06 e secondo i criteri di cui al D.D. n. 242 del 24/06/2011;
CONSIDERATO
•
che in data 28/11/2022, prot. n. 588266, la Regione Carabinieri Forestale-Stazione Carabinieri
“Parco” di Vallo della Lucania ha trasmesso:
- copia del ricorso in autotutela avverso al verbale n. 34 del 06.10.2022 nella quale il Sig.
***OMISSIS** ha contestato l’errata individuazione del terreno interessato dalla captazione
dell’acqua ricadente non sulle particelle ***************OMISSIS************** non di
proprietà del ricorrente;
- copia della dichiarazione del tecnico comunale, presente al sopralluogo del 30/08/2022 che ha
evidenziato l’errata individuazione delle particelle catastali;
- copia delle controdeduzioni della Regione Carabinieri Forestale-Stazione Carabinieri “Parco” di
Vallo della Lucania nelle quali è stato riportato che gli agenti accertatori hanno proceduto
all’elevazione del verbale di constatazione e contestazione di che trattasi nei confronti
dell’opponente in seguito al sopralluogo, nel quale il dipendente comunale indicava i terreni
asserviti dalle acque, e poi successivamente lo stesso evidenziava che le particelle in questione
erano state indicate erroneamente;
•
che per quanto riportato nella suddetta documentazione il Sig. ***OMISSIS** non può essere
sanzionato ai sensi dell’ art. 96 c.4, D. lgs 152/06 e s.m.i, per la violazione dell’art. 17 R.D.
1775/1933 in quanto non proprietario della particella catastale *OMISSIS*, interessata dalla
captazione delle acque;
VISTO
•
il D.L.gs 152/06; 06;
•
la L. n. 689/81;
• il R.D. 1775/1933
• la D.G.R. n. 589 del 06/08/2025;
Il Dirigente, alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla dott.ssa Raffaella Galdi della U.O.S. 216.02.02 e
delle risultanze e degli atti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge
ORDINA
per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate di archiviare il procedimento
sanzionatorio di cui al verbale n. 34 del 06.10.2022, relativo al sopralluogo del 30.08.2022 elevato dalla
Regione Carabinieri Forestale-Stazione Carabinieri “Parco” di Vallo della Lucania, per la violazione di cui
all’art. art.17 R.D. 1775/1933, sanzionata dall’art. art. 96 c.4 del D. lgs 152/06 e s.m.i.contestata al
sig**********************************************OMISSIS****************************
*****************
AVVERTE
Che avverso la presente ordinanza è ammessa opposizione, entro 30 (trenta) giorni dalla data della
notifica del medesimo atto, dinanzi al Tribunale del luogo ove è stata contestata la violazione, allegando
copia del processo verbale di contestazione.
MODALITA’ DI NOTIFICA
La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo posta.
La notifica del presente atto alla Regione Carabinieri Forestale-Stazione Carabinieri “Parco” di Vallo della
Lucania viene effettuata a mezzo pec.
Il Dirigente
Massimo PACE
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa