Rinnovo autorizzazione a detenere specie cacciabili a scopo ornamentale amatoriale ed alimentare-Art.13, comma 1, lett.b), punto 1 L.R. 2672012 e s.m.i.- Nel Comune di Ariano Irpino (AV) Sig. ALBANESE Antonio.
Delibera di Giunta
vecchio
Numero/Anno
00017/2018
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
50.7.4 Ufficio Centrale Foreste e Caccia
Testo estratto dal PDF
Giunta Regionale della Campania
DECRETO DIRIGENZIALE
DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF
dott.ssa Della Valle Flora
DECRETO N°
DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.
UOD /
STAFF
17
07/02/2018
7
4
Oggetto:
Rinnovo autorizzazione a detenere specie cacciabili a scopo ornamentale amatoriale ed
alimentare-Art.13, comma 1, lett.b), punto 1 L.R. 2672012 e s.m.i.- Nel Comune di Ariano
Irpino (AV) Sig. ALBANESE Antonio.
Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)
OGGETTO: Rinnovo autorizzazione a detenere specie cacciabili a scopo ornamentale amatoriale ed alimentare
- Art.13, comma 1, lett. b), punto 1 L.R. 26/2012 e s.m.i. - Nel Comune di Ariano Irpino (AV) Sig. Albanese
Antonio.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a.
la legge regionale n°26 del 9 agosto 2012 “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina
dell’attività venatoria in Campania” e successive modificazioni ed integrazioni introdotte con L.R. 12 del 6
settembre 2013, all’art. 13 comma 1, lett. b), punto 1) prevede il rilascio di autorizzazioni per l’allevamenti
a scopo alimentare, amatoriale o ornamentale di specie cacciabili;
b.
la citata legge regionale n°26/2012 diversamente dalla previgente normativa in materia (ex l. r. 8/96),
all’art.13 “allevamenti privati” ha stabilito, tra l’altro, che tutte le autorizzazione di centri privati di
produzione selvaggina devono essere oggetto di richiesta di rinnovo ogni cinque anni, a pena di
decadenza;
c.
lo stesso articolo stabilisce che il rilascio delle medesime autorizzazioni, valevole per un nucleo
familiare, per l’allevamento di specie cacciabile viene rilasciata a persona nominativamente indicata
previa istanza da parte dell’interessato corredata da relazione tecnico-descrittiva e planimetria delle
strutture dell’allevamento;
d.
con nota n°6320/T-A43 del 20.1.97 l’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Nazionale, ex INFS, ha espresso parere sulle caratteristiche ottimali dei siti per l’allevamento di selvatici
a scopo amatoriale o alimentare a carattere familiare;
e.
con delibera di G.R. n°2413 del 15.4.97 sono state definite le caratteristiche dei siti di detenzione dei
selvatici;
f.
il Sig. Albanese Antonio nato a Ariano Irpino (AV) il 09.05.1961 ed ivi residente alla via Foresta,
20/B, C.F. LBNNTN61E09A399S, con nota acquisita al protocollo generale della Regione Campania,
UOD Ufficio Centrale Foreste e Caccia, col n° 0683361 del 18/10/2017, ha prodotto istanza intesa ad
ottenere il rinnovo dell’autorizzazione a detenere cinghiali a scopo amatoriale ed alimentare in località
Foresta del Comune di Ariano Irpino (AV), sul fondo riportato al Catasto Terreni al foglio 111 mappale
n°415 e 507, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett.b), punto 1 della Legge Regionale n° 26 del 9 agosto
2012 e s.m.i. ;
g.
l’art. 13 comma 1, lett. b), punto 1) della predetta L.R. 26/2012 stabilisce, tra l’altro, che per le specie
cinghiali possono essere autorizzati per un numero complessivo non superiore a cinque capi adulti più
dieci in età non riproduttiva, compresi i nati nell'anno;
CONSIDERATO che la documentazione prodotta risulta conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente;
RITENUTO pertanto di dover provvedere al rinnovo dell’autorizzazione al Sig. Albanese Antonio ad allevare
a scopo amatoriale ed alimentare a carattere familiare, le specie di selvaggina citate in precedenza, nel
Comune di Ariano Irpino (AV) in località Foresta sul fondo riportato in Catasto Terreni al foglio 111 mappale
n°415 e 507;
VISTI
la legge 157/92 e s.m.i.;
l’art.23 della L.R. 26/2013;
legge regionale 06.09.2013, n.12;
il D.P.G.R. n° 2413 del 15.4.97;
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall’U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e Caccia
D E C R E T A
Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente
dispositivo, di :
1.
rinnovare al Sig. Albanese Antonio nato a Ariano Irpino (AV) il 09.05.1961 ed ivi residente alla
via Foresta, 20/B, C.F. LBNNTN61E09A399S, l’autorizzazione ad allevare, a scopo amatoriale ed
alimentare, in località Foresta del Comune di Ariano Irpino (AV), sul fondo riportato al Catasto Terreni
al foglio 111 mappale n°415 e 507, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. b), punto 1, della Legge
Regionale n° 26 del 9 agosto 2012 e s.m.i., la seguente selvaggina:
cinghiali per un numero massimo non superiore a cinque capi adulti più dieci in età non riproduttiva,
compresi i nati nell'anno;
2.
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