Rinnovo autorizzazione a detenere specie cacciabili a scopo ornamentale amatoriale ed alimentare - Art.13, comma 1, lett. b), punto 1 L.R. 26/2012 e s.m.i. - Nel Comune di Rocca San Felice (AV) Sig. BERTOLINI Gerardo.
Delibera di Giunta
vecchio
Numero/Anno
00014/2018
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
50.7.4 Ufficio Centrale Foreste e Caccia
Testo estratto dal PDF
Giunta Regionale della Campania
DECRETO DIRIGENZIALE
DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF
dott.ssa Della Valle Flora
DECRETO N°
DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.
UOD /
STAFF
14
06/02/2018
7
4
Oggetto:
Rinnovo autorizzazione a detenere specie cacciabili a scopo ornamentale amatoriale ed
alimentare - Art.13, comma 1, lett. b), punto 1 L.R. 26/2012 e s.m.i. - Nel Comune di Rocca
San Felice (AV) Sig. BERTOLINI Gerardo.
Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)
IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a.
la legge regionale n°26 del 9 agosto 2012 “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina
dell’attività venatoria in Campania” e successive modificazioni ed integrazioni introdotte con L.R. 12 del 6
settembre 2013, all’art. 13 comma 1, lett. b), punto 1) prevede il rilascio di autorizzazioni per l’allevamenti
a scopo alimentare, amatoriale o ornamentale di specie cacciabili;
b.
la citata legge regionale n°26/2012 diversamente dalla previgente normativa in materia (ex l. r. 8/96),
all’art.13 “allevamenti privati” ha stabilito, tra l’altro, che tutte le autorizzazione di centri privati di
produzione selvaggina devono essere oggetto di richiesta di rinnovo ogni cinque anni, a pena di
decadenza;
c.
lo stesso articolo stabilisce che il rilascio delle medesime autorizzazioni, valevole per un nucleo
familiare, per l’allevamento di specie cacciabile viene rilasciata a persona nominativamente indicata
previa istanza da parte dell’interessato corredata da relazione tecnico-descrittiva e planimetria delle
strutture dell’allevamento;
d.
con nota n°6320/T-A43 del 20.1.97 l’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Nazionale, ex INFS, ha espresso parere sulle caratteristiche ottimali dei siti per l’allevamento di selvatici
a scopo amatoriale o alimentare a carattere familiare;
e.
con delibera di G.R. n°2413 del 15.4.97 sono state definite le caratteristiche dei siti di detenzione dei
selvatici;
f.
il Sig. Bertolini Gerardo nato a Rocca San Felice (AV) il 22.08.1959 ed ivi residente alla c.da
Toriello, 18, C.F. BRTGRD59M22H438D, con nota acquisita al protocollo generale della Regione
Campania, UOD Ufficio Centrale Foreste e Caccia, col n° 0673104/2017, ha prodotto istanza intesa ad
ottenere il rinnovo dell’autorizzazione a detenere fagiani a scopo amatoriale ed alimentare in località
Toriello del Comune di Rocca San Felice (AV), sul fondo riportato al Catasto Terreni al foglio 9
mappale n°733 e 735, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett.b), punto 1 della Legge Regionale n° 26 del 9
agosto 2012 e s.m.i. ;
g.
l’art. 13 comma 1, lett. b), punto 1) della predetta L.R. 26/2012 stabilisce, tra l’altro, che per le specie
fagiani possono essere autorizzati fino a trenta capi;
CONSIDERATO che la documentazione prodotta risulta conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente;
RITENUTO pertanto di dover provvedere al rinnovo dell’autorizzazione al Sig. Bertolini Gerardo ad allevare a
scopo amatoriale ed alimentare a carattere familiare, le specie di selvaggina citate in precedenza, nel Comune
di Rocca San Felice (AV) in località Toriello sul fondo riportato in Catasto Terreni al foglio 9 mappale n°733 e
735;
VISTI
la legge 157/92 e s.m.i.;
l’art.23 della L.R. 26/2013;
legge regionale 06.09.2013, n.12;
il D.P.G.R. n° 2413 del 15.4.97;
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall’U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e Caccia
D E C R E T A
Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente
dispositivo, di :
1.
rinnovare al Sig. Bertolini Gerardo nato a Rocca San Felice (AV) il 22.08.1959 ed ivi residente alla
c.da Toriello, 18, C.F. BRTGRD59M22H438D, l’autorizzazione ad allevare, a scopo amatoriale ed
alimentare, in località Toriello del Comune di Rocca San Felice (AV), sul fondo riportato al Catasto
Terreni al foglio 9 mappale n°733 e 735, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. b), punto 1, della Legge
Regionale n° 26 del 9 agosto 2012 e s.m.i., la seguente selvaggina:
fagiani per un numero massimo non superiore a dieci capi;
2.
stabilire che in occasione di qualsiasi verifica il sig. Bertolini Gerardo deve comprovare la provenienza
dei capi in suo possesso, ossia esibire regolare certificazione che dimostra la legittima provenienza
degli animali, e l’allevamento ubicato in località Toriello del Comune di Rocca San Felice (AV), deve
risultare conforme alle caratteristiche richieste di cui alla D.G.R. n° 2413...