Autorizzazione al Dipartimento di Biologia dell'Universita' degli studi di Padova per la cattura, inanellamento,marcatura e liberazione di n.3 esemplare di beccaccia in provincia di AVELLINO - Art.3, comma 2, L.R. 26/2012 e s.m.i.
Delibera di Giunta
vecchio
Numero/Anno
00010/2018
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
50.7.4 Ufficio Centrale Foreste e Caccia
Testo estratto dal PDF
Giunta Regionale della Campania
DECRETO DIRIGENZIALE
DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF
dott.ssa Della Valle Flora
DECRETO N°
DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.
UOD /
STAFF
10
06/02/2018
7
4
Oggetto:
Autorizzazione al Dipartimento di Biologia dell'Universita' degli studi di Padova per la cattura,
inanellamento,marcatura e liberazione di n.3 esemplare di beccaccia in provincia di AVELLINO
- Art.3, comma 2, L.R. 26/2012 e s.m.i.
Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
a.
l’art. 4 della Legge 11.2.1992 n°157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio.”, dispone, tra l’altro, che le regioni, su parere dell’istituto nazionale per la fauna
selvatica, (oggi I.S.P.R.A.) possono autorizzare gli istituti scientifici delle università ad effettuare, a scopo
di studio e ricerca scientifica, la cattura e l’utilizzazione di mammiferi ed uccelli;
b.
l’art.3 comma 2 della legge regionale n°26 del 9 agosto 2012 e s.m.i., al comma 1 dispone, tra l’altro, il
divieto in tutto il territorio regionale di qualsiasi forma di uccellagione o cattura di fauna selvatica, fatte
salve le forme di cattura previste e disciplinate dalla stessa Legge, e al comma 2, tra l’altro, che la
cattura temporanea è autorizzata per inanellamento degli uccelli a scopo scientifico, ai sensi
dell’articolo 4, comma 2 della legge 157/92;
c.
il citato art.4, della L. 157/1992 al comma 2, dispone, in merito alla cattura temporanea per inanellamento
può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere
dell’ISPRA;
CONSIDERATO che con nota acquisita al protocollo generale della Regione Campania, UOD Ufficio Centrale
Foreste e Caccia, col n°0050235 del 23.01.2018, la Professoressa Laura Guidolin, in rappresentanza del
Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Padova, ha richiesto l’autorizzazione alla cattura e rilascio di
3 esemplari di Beccaccia in provincia di Avellino, per il periodo 10 dicembre - 31 marzo 2018, specificando
personale, tempi, modalità di cattura, equipaggiamento e rilascio dei volatili, nonché richiedendo la collaborazione
di inanellatori operanti in Regione Campania autorizzati dall’ISPRA;
PRESO ATTO della nota acquisita al protocollo generale della Regione Campania, UOD Ufficio Centrale Foreste
e Caccia, col n°0767771 del 22.11.2017, con cui il citato Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale:
a.
esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione richiesta dal Dipartimento di Biologia
dell’Università degli Studi di Padova, raccomandando la collaborazione con personale abilitato
all’inanellamento a scopo scientifico sul territorio nazionale che ha aderito ai recenti corsi di
formazione per la cattura di Beccacce;
b.
ha richiesto di ricevere il consuntivo delle catture effettuate suddivise per classe di età e per Provincia,
al fine di adempiere ad obblighi nazionali nei confronti dell’Unione Europea;
RILEVATO che:
a.
in Provincia di Avellino ricadono sia aree protette sia aree Natura 2000, in cui le attività di cattura
della fauna selvatica richiedono specifica autorizzazione dell’Ente gestore;
b.
nel caso delle aree S.I.C. e Z.P.S., in particolare, la normativa di settore dispone la necessità di
sottoporre i progetti a Valutazione di Incidenza;
RITENUTO di poter concedere al Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Padova l’autorizzazione
richiesta, subordinando tali attività alle prescrizioni elencate nel seguente dispositivo;
VALUTATA l’opportunità di disporre in merito alla presenza di osservatori regionali, al fine di acquisire specifiche
conoscenze “di campo” relative al monitoraggio della specie;
VISTI
a.
la legge 11 febbraio 1992, n.157;
b.
la Legge 6 dicembre 1991, n.394;
c.
la Legge regionale 1 settembre 1993, n.33;
d.
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357;
e.
il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120;
f.
il regolamento regionale n.1/2010 emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania n.9 del 29 gennaio 2010;
g.
la legge regionale 9 agosto 2013, n.26 e ss.mm.ii.
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall’UOD Ufficio Centrale Foreste e Caccia;
Nell’ambito delle competenze previste dalla normativa vigente;
D E C R E T A
Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente
dispositivo:
1.
di autorizzare il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Padova (di seguito Dipartimento) a
ca...