D.G.R n. 55 del 19/02/2026. Sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1961/2025 pubblicata il 25/10/2025 - R.G. 5931/2022. Liquidazione - rettifica decreto n. 117 del 13/03/2026
Decreto Dirigenziale
nuovo
Numero/Anno
00134/2026
Data Atto
Data Pubblicazione
06/04/2026
Struttura
208.00.00 Direzione Generale Sviluppo Delle Attivita’ Produttive
Testo estratto dal PDF
Giunta Regionale della Campania
DECRETO DIRIGENZIALE
DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
Daniela MICHELINO
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS
Riccardo ROCCASALVA
DECRETO N°
DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.
SETTORE
UOS
134
27/03/2026
208
00
00
Oggetto:
D.G.R n. 55 del 19/02/2026. Sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1961/2025
pubblicata il 25/10/2025 - R.G. 5931/2022. Liquidazione - rettifica decreto n. 117 del 13/03/2026
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a. la Giunta regionale in data 19/02/2026 ha approvato la D.G.R. n. 55, recante ad oggetto:
“Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ss.mm.ii. e ai sensi della Legge di Stabilità L.R. n. 31
del 28/12/2021”, con la quale ha provveduto al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio
derivanti da sentenze di condanna; in particolare in detta deliberazione la Giunta Regionale ha
provveduto a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per le spese di lite derivanti dalla
sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1961/2025 pubbl. il 25/10/2025 R.G. 5931/2022,
per un importo complessivo di euro 424,57 così come specificato nella scheda di rilevazione di partita
debitoria n. 3 allegata alla D.G.R. n. 55 del 19/02/2026;
b. con Decreto numero 99 del 4/3/2026 è stato disposto l’impegno n. 3260000423 per far fronte alle
obbligazioni di cui al precedente punto, per euro 424,57, in favore dell’avv. ***OMISSIS***;
CONSIDERATO che:
a. il debito è da ritenersi certo, liquido ed esigibile;
b. l’avv. ***OMISSIS***, relativamente alle spese liquidate nella suddetta sentenza, ha trasmesso a
mezzo PEC, allegata alla presente e acquisita al protocollo regionale n. 0247964/2026 del 13/03/2026:
- la fattura n. 5/2026 del 12/03/2026, che si allega al presente provvedimento, per l’importo
complessivo di euro 424,57;
- e l’IBAN **********OMISSIS********** per il relativo accredito;
RICHIAMATE e da intendersi integralmente riportate nel presente atto le premesse del citato decreto n.
99 del 4/3/2026;
TENUTO CONTO che:
a. con il decreto n. 117 del 13/03/2026 emanato dalla D.G. Sviluppo delle Attività Produttive era stata
disposta la liquidazione “in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
1961/2025 pubbl. il 25/10/2025 R.G. 5931/2022 e della D.G.R. n. 55 del 19/2/2026, la somma di euro
424,57 a valere sull’impegno n. 3260000423;”
b. in data 24/03/2026 perveniva a questa Direzione Generale la seguente comunicazione da parte dei
competenti uffici della D.G. Risorse Finanziarie “Si comunica che non è stato possibile dare esecuzione
al provvedimento in oggetto per la seguente motivazione: È necessaria una verifica sul regime fiscale
dell’avv. ***OMISSIS*** in quanto dalla fattura allegata è presente una quota di IVA ma non la
ritenuta IRPEF e la stessa, comunque non è riportata nell’allegato contabile ne se ne dà conto nel corpo
del decreto.”;
c. la nota prot. 2014.0700825 del 21/10/2014 emanata dalla D.G. per le Risorse Finanziarie così recita
“l’art. 25 del DPR n. 600/73 espressamente stabilisce che i soggetti che rivestono la qualifica di
sostituto d’imposta (tra i quali rientra la Regione Campania) e che corrispondono a soggetti residenti
nel territorio dello Stato compresi, comunque denominati, per prestazioni di lavoro autonomo, sono
tenuti ad operare all’atto del pagamento una ritenuta alla fonte a titolo di acconto ad oggi fissata nella
misura del 20%. Sulla scorta di tale dettato normativo ne deriva che le ritenute di acconto dovute
devono essere operate e versate all’Erario, nei termini di legge, dalla parte soccombente che effettua
il pagamento, anche se la fattura del legale è emessa nei confronti della parte vittoriosa per prestazioni
rese nell’interesse del terzo committente/vittorioso in virtù di una sentenza giudiziale di condanna”;
d. il regime fiscale dell’avv. ***OMISSIS*** è ordinario come riportato nella fattura n. 5/2026 del
12/03/2026;
e. l’importo della ritenuta da applicarsi ai compensi stabiliti nella sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 1961/2025 è determinato nella misura di euro 55,89 pari al 20% dei compensi sommati
alle relative spese generali;
RITENUTO pertanto
a. di dover rettificare il decreto n. 117 del 13/03/2026 per le ragioni esposte nel “tenuto conto che”;
b. di dover liquidare, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1961/2025
pubbl. il 25/10/2025 R.G. 5931/2022 e della D.G.R. n. 55 del 19/2/2026, la somma di euro 424,57 – di
cui euro 55,89 a titolo di ritenuta d’acconto – a valere sull’impegno n. 3260000423, assunto sul capitolo
di spesa U11340 con Decreto Dirigenziale n. 99 del 4/3/2026, come da allegato SAP che forma parte
integrante e sostanziale del present...