Ordinanza ingiunzione a seguito di Relazione finale di visita ispettiva AIA del Dipartimento Prov.le ARPAC di Avellino prot agenziale N.002948/2024 redatta sulla base del Verbale di visita ispettiva n. 1/TA.ZO.BR del 11/12/2023. Gestore IPPC De Matteis Agroalimentare SpA – Zona Industriale ASI – Valle Ufita – Flumeri.
Decreto Dirigenziale
nuovo
Numero/Anno
00098/2026
Data Atto
Data Pubblicazione
05/04/2026
Struttura
216.02.02 Autorizzazioni Ambientali E Rifiuti - Avellino – Salerno
Testo estratto dal PDF
Giunta Regionale della Campania
DECRETO DIRIGENZIALE
DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS
Massimo PACE
DECRETO N°
DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.
SETTORE
UOS
98
31/03/2026
216
02
02
Oggetto:
Ordinanza ingiunzione a seguito di Relazione finale di visita ispettiva AIA del Dipartimento
Prov.le ARPAC di Avellino prot agenziale N.002948/2024 redatta sulla base del Verbale di visita
ispettiva n. 1/TA.ZO.BR del 11/12/2023. Gestore IPPC De Matteis Agroalimentare SpA – Zona
Industriale ASI – Valle Ufita – Flumeri.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
−
CHE la Legge 24 novembre 1981, n. 689, ss.mm.ii., “Modifiche al sistema penale”, disciplina
l'applicazione delle sanzioni amministrative;
−
CHE il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. detta le “Norme in materia Ambientale” e nella parte Seconda - Titolo
III bis disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, provvedimento che autorizza l'esercizio di
determinati impianti industriali comunemente denominati IPPC, disciplinandone le condizioni atte
a garantire la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento ambientale;
−
CHE il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle
emissioni industriali ha apportato ulteriori modifiche al suddetto D. Lgs.152/2006, aggiornando le
relative norme su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie ad elevato
potenziale inquinante;
−
CHE con D.G.R. 10/09/2012, n. 478, modificata dalla D.G.R. 04/10/2012, n. 528 e, più di recente,
dalla D.G.R. 29/01/2018, n. 48, le competenze in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni delle “Norme in Materia Ambientale” sono state attribuite alle UU.OO.DD. Autorizzazioni
Ambientali e Rifiuti della Regione Campania, nei rispettivi ambiti provinciali;
−
CHE a seguito di approvazione della Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 6 recante "Ordinamento
e organizzazione degli uffici della Giunta regionale”, lo scrivente Ufficio ha cambiato
denominazione in U.O.S. 216.02.02 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno;
−
CHE alla Società De Matteis Agroalimentare SpA, sede legale è stata inizialmente rilasciata
l’Autorizzazione Integrata Ambientale con D.D. n. 124 del 13/12/2016, per l’attività di cui al codice
IPPC 6.4 lett. b3 per la “…fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da…materie prime animali
e vegetali, sia in prodotti combinati che separati…”; per l’impianto sito in Comune di Flumeri
agglomerato A.S.I. – Valle Ufita;
−
CHE il suddetto Decreto Dirigenziale è stato aggiornato successivamente per modifica non
sostanziale a mezzo del D.D. 06/06/2017 n. 9, susseguentemente con il D.D. 14/06/2018, n. 26,
poi a seguito di altra modifica non sostanziale con il successivo D.D. n. 63 del 22/05/2020, ed in
ultimo è stato rilasciato il Riesame con valenza di rinnovo sull’intera installazione a mezzo del D.D.
n. 39 del 24/10/2025;
CONSIDERATO CHE:
-
con nota/PEC ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino in data 15/01/2024 Prot.
N.002948/2024 ed acquisita dalla scrivente UOS in pari data al prot. reg. n. 023907/2024, notificata
anche al Gestore, si segnalavano diverse inadempienze della società De Matteis Agroalimentare
SpA all’esito della visita ispettiva ex art. 29 decies co 3 del D.Lgs 152/2006 riportate puntualmente
nella Relazione finale – visita ispettiva e venivano contestate ex artt. 14 e ss della L n. 689/1981,
al Legale Rappresentante p.t le ipotesi di sanzioni amministrative ai sensi del D.lgs 152/2006 e
ss.mm.ii. art. 29 quattuordecies comma 2 e comma 8 per la mancata puntuale applicazione del
PMeC e comunicazione dei dati del monitoraggio ambientale;
-
in particolare, l’ARPAC nella sua “RELAZIONE FINALE DI VISITA ISPETTIVA”, da intendersi qui
riportata per far parte integrante e sostanziale del presente Atto, segnalava elementi critici e/o
difformità che qui si estremizzano per brevità e solo rispetto agli aspetti principali ivi indicati, ovvero:
Materie prime - Risorse idriche - Comparto Energia - Emissioni in aria - Emissioni in acqua –
Rumore – Rifiuti - Aree di stoccaggio, portando la predetta Agenzia a formulare le seguenti
CONCLUSIONI:
Relativamente ai rilievi innanzi esplicitati, riportati nel verbale conclusivo della visita ispettiva n.
1/TA.ZO.BR del 11/12/2023, la Società ha trasmesso le proprie controdeduzioni che sono state
acquisite al protocollo agenziale con nota n. 79635 del 22/12/2023.
Nel merito di quanto rappresentato dalla Società si evidenzia che, in relazione alle materie prime,
al comparto energia, alle emissioni in atmosfera e alle emissioni in acqua, è stata confermata la
mancata puntuale compilazione del report.
In ordine alle emissioni in atmosfera gli autocontrolli, seppur effettuati due volte nell’anno, non
hanno rispettato la frequenza semestrale prevista nel PMC.
Per quanto attiene al consumo di risorse ...